No alla lieve entità per la cessione professionale di stupefacenti (Cass. pen. Sez. VII n. 20876 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di stupefacenti, la valutazione della lieve entità del fatto, di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, va condotta con giudizio complessivo sulla condotta e non si esaurisce nel quantitativo della sostanza. Elementi quali la deteriorabilità delle sostanze di diversa tipologia, il cospicuo quantitativo sequestrato, la detenzione di strumentazione per il confezionamento in dosi e la fitta rete di contatti telefonici sono indicativi della professionalità dell’attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato, profili incompatibili con la nozione di minima offensività. La censura che nel giudizio di legittimità miri a una rivalutazione della congruità della pena è inammissibile quando la determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Ineriscono al fatto, e non alla violazione di legge, le doglianze sulla ricostruzione della condotta e sull’apprezzamento delle prove.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e 697 cod. pen., è stato ritenuto responsabile nelle due sentenze conformi di merito e ha proposto ricorso per cassazione lamentando tre profili.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata qualificazione del fatto nella ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con il secondo censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. Con il terzo contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 697 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rileva anzitutto che la sentenza impugnata è sorretta da motivazione conferente sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive, oltre a riprodurre censure già vagliate dalla Corte di merito, sono palesemente volte al fatto.
Sul primo motivo, i giudici di legittimità osservano che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma assunta come violata, attingendo a tutti i dati probatori disponibili e svolgendo una valutazione complessiva della condotta. Il diniego della fattispecie premiale si fonda su una serie di elementi: la detenzione di sostanze di diversa tipologia, il cospicuo quantitativo sottoposto a sequestro, la strumentazione idonea al confezionamento in dosi e la fitta rete di contatti telefonici. Tali indici, letti unitariamente, sono sintomatici della professionalità dell’attività illecita e di una capacità di diffusione sul mercato incompatibile con la nozione di minima offensività.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama Sez. II n. 23903 del 15.07.2020, secondo cui al fine di riconoscere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente, sicché anche un solo dato attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato può risultare sufficiente. Nel caso concreto la Corte di merito ha valorizzato la gravità del fatto e l’assenza di concreti segni di resipiscenza, essendosi l’imputato limitato ad ammettere la detenzione dello stupefacente solo quando la prova a suo carico era ormai evidente.
La determinazione della pena in concreto non è sindacabile in sede di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come affermato da Sez. V n. 5582 del 2013. Il terzo motivo, infine, sotto l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, investe la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento delle prove, profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito motivazione congrua ed esente da vizi logici. I rilievi sulla contravvenzione hanno natura meramente esplorativa. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 697 c.p. – Detenzione abusiva di armi