Estorsione aggravata dal metodo mafioso e finalità di agevolazione (Cass. pen. Sez. V n. 4560 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di delitti aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore rispetto alla mera realizzazione del diritto arbitrariamente azionato comporta la sussumibilità del fatto nella sfera di tipicità dell’art. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore. Ne deriva che l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è in radice escluso ove la pretesa si inserisca nel contesto mafioso espresso dall’agente. Il delitto di estorsione è configurabile quando la condotta minacciosa o violenta, pur orientata al soddisfacimento di un preteso diritto, costringa la vittima mediante l’annullamento della sua capacità volitiva. In tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori integrano il tentativo punibile se univoci, rivelatori del fine perseguito secondo le norme di esperienza e l’id quod plerumque accidit. L’interpretazione del linguaggio intercettato, anche criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se logicamente motivata.

Il Fatto

Il ricorrente è sottoposto a custodia cautelare in carcere con provvedimento del Giudice delle indagini preliminari per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 416-bis.1 cod. pen., oltre a plurime estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Il Tribunale del riesame, investito dell’istanza, riqualifica un episodio nella forma tentata e annulla sul punto l’ordinanza genetica, rigettando nel resto.

La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione: contesta la gravità indiziaria sui singoli capi, la qualificazione della pretesa di assunzione del nipote come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la configurabilità dell’aggravante mafiosa e la ricostruzione del sodalizio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo è generico ed elusivo del confronto con la motivazione dell’ordinanza: di fronte alla descrizione dei passaggi della conversazione intercettata, nella quale il ricorrente chiedeva di essere informato sull’esecuzione dell’azione intimidatoria, la difesa non illustra perché il riconoscimento vocale non sarebbe idoneo, né offre una ricostruzione alternativa plausibile. Il messaggio trasmesso alle vittime, secondo la regola di comune esperienza, rende riconoscibile l’intimidazione, e il silenzio serbato dalle persone offese è tipica condotta omertosa.

Il secondo motivo è parimenti privo di specificità. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 29541 del 2020 (Filardo): l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione si differenziano per l’elemento psicologico, e il concorso del terzo è configurabile solo se costui offra un contributo alla pretesa del creditore senza perseguire finalità ulteriori. Quando opera l’aggravante della finalità mafiosa, la finalizzazione a un interesse diverso dalla mera soddisfazione del diritto comporta la sussumibilità nel delitto di estorsione, con il concorso dello stesso creditore.

Il Tribunale ha evidenziato come la pretesa si inserisse nel contesto mafioso, anche attraverso l’evocazione di non essere mai stato disturbato, e come il ricorrente intendesse imporre l’assunzione del nipote dopo aver già preteso e ottenuto l’inserimento di familiari. L’idoneità degli atti a coartare la capacità volitiva delle vittime è desunta dal contesto di controllo territoriale, dalla richiesta di autorizzazione all’apertura dell’esercizio e dal prospettato venir meno della protezione. L’evento non si è realizzato, ma la tentata estorsione è dimostrata dal raggiungimento della minaccia.

Il terzo motivo è di assoluta genericità: l’interpretazione del linguaggio intercettato, anche criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito (Sezioni Unite n. 22471 del 2015, Sebbar) e si sottrae al sindacato di legittimità se logica. Il quarto e il quinto, esaminati congiuntamente, sono infondati: per l’integrazione del reato associativo i reati-fine non sono essenziali, ma la loro realizzazione ne manifesta l’operatività concreta. Le censure aspirano a una rivalutazione del compendio indiziario, inammissibile in sede di legittimità. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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