Assoluzione nel merito e caducazione automatica delle statuizioni civili (Cass. pen. Sez. VI n. 26691 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decisione sulle domande risarcitorie presuppone necessariamente l’emissione di una sentenza di condanna riferita al reato, poiché l’art. 538 cod. proc. pen. riserva al giudice la pronuncia sulle restituzioni e sul risarcimento solo quando sia intervenuta condanna. Da ciò discende il carattere accessorio e subordinato dell’azione civile esercitata nel processo penale. La caducazione della condanna penale per una causa diversa dall’accertamento dell’estinzione del reato per prescrizione o per amnistia determina automaticamente la revoca delle statuizioni civili dalla stessa necessariamente discendenti, anche in mancanza di un’espressa statuizione sul punto. L’art. 574, comma 4, cod. proc. pen. estende al capo civile gli effetti dell’impugnazione proposta dall’imputato, con la conseguenza che la decisione sulla responsabilità penale si riflette automaticamente su quella civile.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello, riformando la condanna di primo grado, assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste, omettendo però di revocare la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge, sul presupposto che l’assoluzione con formula ampiamente liberatoria non consentisse il mantenimento della condanna risarcitoria, tanto più che l’appello concerneva anche le statuizioni civili. Il ricorso è stato definito con rito cartolare.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile. Le considerazioni svolte nella memoria della Procura generale sono pienamente condivisibili: la decisione sulle domande risarcitorie presuppone necessariamente l’emissione di una sentenza di condanna riferita al reato.

In tal senso depone l’art. 538 cod. proc. pen., secondo cui solo quando pronuncia sentenza di condanna il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile. Il collegamento istituito dalla norma tra decisione sulle questioni civili e condanna dell’imputato riflette il carattere accessorio e subordinato dell’azione civile proposta nel processo penale rispetto agli obiettivi propri dell’azione penale, finalizzati all’accertamento della responsabilità dell’imputato.

La stretta dipendenza delle statuizioni civili da quelle penali comporta che la caducazione della condanna penale, per una causa diversa dall’accertamento dell’estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, determina automaticamente la revoca delle statuizioni civili dalla stessa necessariamente discendenti, anche in mancanza di un’espressa statuizione sul punto da parte del giudice di merito. Tale statuizione appare utile per ragioni di chiarezza, ma non risulta giuridicamente indispensabile.

A tale conclusione la Corte giunge sulla base del principio secondo cui l’art. 574, comma 4, cod. proc. pen. estende al capo civile gli effetti dell’impugnazione proposta dall’imputato nei confronti della decisione di condanna, con la conseguenza che la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette automaticamente sulla decisione relativa alla responsabilità civile (Sez. U n. 30327 del 10.07.2002, Guadalupi, Rv. 222001). Deve pertanto ribadirsi che la sentenza assolutoria per insussistenza del fatto ha determinato il venir meno ex lege delle statuizioni risarcitorie oggetto della condanna inflitta in primo grado, senza che fosse necessaria un’esplicita pronuncia in tal senso (Sez. III n. 23425 del 29.04.2022, Rv. 283393; Sez. IV n. 31418 del 14.04.2021, Monaco, Rv. 281743).

Il ricorso è quindi inammissibile, difettando un concreto interesse del ricorrente ad ottenere l’esplicito annullamento delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, essendo questa annullata con l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *