Concorso nel tentato omicidio e ruolo del partecipe nell’azione collettiva (Cass. pen. Sez. I n. 24700 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, integra il delitto di tentato omicidio il contributo di chi, pur non esplodendo colpi d’arma da fuoco, propizi con l’inganno l’incontro della vittima con i correi armati e rafforzi, con la presenza e con l’azione successiva, il proposito criminoso degli esecutori. Il giudice non può isolare la singola frazione di condotta riferibile a un concorrente, ma deve valutarla unitariamente al fatto collettivo, secondo una prognosi postuma. È sufficiente che ciascun agente abbia consapevolezza del contributo, anche unilaterale, recato alla condotta altrui. Ai fini dell’art. 114 cod. pen. non basta una minore efficacia causale, richiedendosi un ruolo del tutto marginale e trascurabile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 13 ottobre 2025, confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al ricorrente per il delitto di tentato omicidio, con pena di sette anni di reclusione e risarcimento del danno in favore della parte civile.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, dopo una lite il ricorrente contattava telefonicamente la persona offesa prospettando una riconciliazione. All’appuntamento si presentavano quattro persone che esplodevano colpi di pistola, attingendo la vittima al torace, all’addome e al volto; il gruppo, incluso il ricorrente, la colpiva poi con calci, pugni e una spranga di ferro. La difesa ricorreva per cassazione deducendo vizi di motivazione, erronea qualificazione del fatto e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso perché proposto su motivi infondati. I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono in parte articolati su questioni non deducibili in sede di legittimità: sotto la veste di vizi di motivazione, la difesa propone una rilettura meramente in fatto delle emergenze istruttorie, in vista di una alternativa ricostruzione del merito.

Quanto alla condotta propiziatoria dell’incontro e al luogo dell’appuntamento, le sentenze di primo e secondo grado, conformi e leggibili congiuntamente, hanno ricostruito la vicenda sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità non è stata contestata. La ricostruzione non è censurabile, non essendo affetta da evidente illogicità o contraddittorietà né da travisamento dei fatti.

Sul punto centrale, la Corte richiama il principio secondo cui integra il concorso ogni comportamento idoneo a fornire un apprezzabile contributo alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso, assumendo carattere decisivo l’unitarietà del fatto collettivo (Sez. 2 n. 25778 del 13/06/2025). Con specifico riferimento alla condotta omicidiaria, il contributo rilevante ai sensi dell’art. 110 cod. pen. può consistere nell’agevolazione dell’aggressione per la superiorità numerica e nel rafforzamento del proposito dell’esecutore (Sez. 5 n. 4715 del 15/10/2019, dep. 2020).

Nel caso concreto, il ricorrente ha dato stimolo all’azione criminosa fornendo l’occasione dell’incontro tra la vittima e i correi armati, ha rafforzato la determinazione di costoro con la presenza sul luogo e ha concorso ad aggravare l’offesa colpendo la vittima già a terra. Del tutto estranea ai principi consolidati è la pretesa di isolare la singola frazione di condotta dal complesso delle condotte contestuali. La Corte rileva inoltre che il ricorrente raggiunse l’appuntamento viaggiando in auto con i due correi che materialmente spararono, dovendo dunque essere consapevole del possesso delle armi.

Infine, quanto all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale rispetto agli altri correi, occorrendo un ruolo del tutto marginale e trascurabile nell’economia del crimine (Sez. 4 n. 26525 del 07/06/2023): ruolo escluso dall’attività preparatoria, dall’inganno e dall’accanimento sulla vittima. Le attenuanti generiche non possono essere presunte e richiedono motivazione (Sez. 1 n. 46568 del 18/05/2017); la Corte territoriale ne ha escluso il riconoscimento valorizzando la spregevolezza della condotta e l’assenza di resipiscenza. La pena risulta infine inflitta nel minimo edittale. Segue la condanna alle spese processuali e alla rifusione di quelle della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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