La connivenza passiva del convivente integra la colpa grave ostativa all’indennizzo (Cass. pen. Sez. 4 n. 12013 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., può ravvisarsi anche in un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale; si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempreché l’agente sia in grado di impedirne la consumazione in ragione della sua posizione di garanzia; risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente. Il giudizio di riparazione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio di merito e la corte di cassazione può sindacare solo la legittimità e la logicità della motivazione. La connivenza del convivente che tolleri l’attività di spaccio nell’abitazione comune, traendo benefici economici, integra la colpa grave anche con riferimento al periodo successivo alle dichiarazioni liberatorie del coindagato.
Il Fatto
La ricorrente, assolta con sentenza irrevocabile per non avere commesso il fatto dal delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, aveva richiesto la propria indennizzazione per il periodo di detenzione ingiustamente patito, dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari. La Corte d’appello di Torino aveva rigettato la domanda, ravvisando nella condotta della richiedente gli estremi del comportamento gravemente colposo, per avere ella tollerato, in qualità di convivente, l’attività di spaccio svolta dal compagno all’interno dell’abitazione comune.
Avverso tale ordinanza, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di doglianza per violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando la motivazione apparente con riferimento al periodo successivo all’interrogatorio di garanzia, nel quale il coindagato aveva scagionato la ricorrente, circostanza che, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto escludere ogni profilo di colpa successivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la propria cognizione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, non potendo investire il merito, ex art. 646, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 315, comma 3, cod. proc. pen. Ha inoltre ribadito che il diritto all’indennizzo non spetta quando l’interessato abbia tenuto una condotta che abbia dato causa, per colpa grave, all’adozione o al mantenimento della misura cautelare.
Con specifico riferimento al periodo successivo all’interrogatorio, il Collegio ha rilevato che le dichiarazioni del coindagato, pur avendo attribuito a sé la responsabilità per la detenzione dello stupefacente, avevano comunque fornito elementi indicativi di una condotta apparentemente partecipativa della ricorrente. In particolare, era emerso che il coindagato era solito versare alla convivente un “contentino” in denaro per sedare i litigi legati al via vai degli acquirenti.
Tale circostanza è stata ritenuta correttamente valutata dal giudice di merito quale indice di un comportamento gravemente colposo, ancorché non indicativo del concorso nel reato. Il contributo economico, infatti, rivelava una consapevole tolleranza dell’attività illecita e un coinvolgimento tale da rafforzare la volontà criminosa dell’agente, integrando gli estremi della connivenza passiva secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (richiamate Sez. 4, n. 15745 del 2015 e Sez. 4, n. 4113 del 2021).
La Corte ha concluso che la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta immune da vizi logici, avendo il giudice di merito congruamente spiegato le ragioni per cui la condotta della richiedente fosse ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, con riferimento sia al periodo antecedente sia a quello successivo all’interrogatorio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate in complessivi euro 1.000,00.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 314 c.p.p. – Presupposti e modalità della decisione
- Art. 315 c.p.p. – Procedimento per la riparazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 646 c.p.p. – Procedimento e decisione