Tenuità del fatto: motivazione apparente se manca la valutazione del danno (Cass. pen. Sez. VI n. 26694 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare il proprio convincimento sulla base di una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, utilizzando quali parametri i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo — e indicando espressamente quelli ritenuti rilevanti. È affetta da violazione di legge e da motivazione apparente, oltre che manifestamente illogica, la sentenza che ravvisi la particolare tenuità del fatto omettendo l’apprezzamento sulla reale entità del danno cagionato dalla condotta e senza argomentare su significativi elementi fattuali.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 378 cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto. L’imputato, dopo avere noleggiato un’autovettura a un terzo resosi responsabile di lesioni personali a seguito di un sinistro stradale, aveva aiutato l’autore della condotta, allontanatosi dal luogo dell’incidente, a eludere le investigazioni e a sottrarsi alle ricerche, dichiarando falsamente di non conoscere le esatte generalità del conducente.

Il giudice di primo grado ha fondato il proscioglimento su due rilievi: le modalità della condotta non presentavano connotazione di particolare gravità, anzi potevano dirsi particolarmente tenui; la situazione soggettiva dell’imputato, incensurato, consentiva di ritenere il comportamento non abituale. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione, censurando la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale omesso di valutare il grave danno alle indagini determinato dalla mancata identificazione dell’autore dei reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa processuale. A seguito della novellazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. a opera dell’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunciate successivamente al 25 agosto 2024, deducendo tutti i motivi dell’art. 606 cod. proc. pen., quindi anche il difetto di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità e il travisamento della prova decisiva.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il Tribunale ha ravvisato la causa di non punibilità sulla base di un giudizio viziato da violazione di legge e da motivazione apparente, oltre che manifestamente illogica, perché non argomentato su significativi e decisivi elementi fattuali.

Il giudice di merito ha omesso la valutazione congiunta degli elementi rilevanti. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta è tenuto a fornire adeguata motivazione del convincimento, frutto della valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando come parametri i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., e specificamente indicando quelli ritenuti rilevanti (Sez. U n. 13681 del 25/02/2016).

In particolare, risulta pretermesso l’apprezzamento circa la reale entità del danno cagionato dalle peculiari modalità della condotta reticente. Il Tribunale ha sostenuto apoditticamente, e senza logica consequenzialità, che tale condotta era caratterizzata da un’offensività minima, a nulla rilevando le scuse intervenute in udienza a quattro anni dal fatto.

La Corte ha quindi disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., per nuovo giudizio sul punto davanti al Tribunale di Torino in diversa persona fisica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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