Assoluzione penale per frode carosello non vincola l’accertamento dell’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 21594 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, va interpretato nel senso che l’efficacia di giudicato della sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, opera esclusivamente sul piano del trattamento sanzionatorio e non si estende all’accertamento dell’imposta. Rispetto alla pretesa impositiva la sentenza penale assolutoria conserva rilievo di elemento di prova, soggetto all’autonoma valutazione del giudice tributario ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen. e dell’art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, da apprezzare unitamente agli altri elementi acquisiti. La sentenza penale di assoluzione resa all’esito di giudizio abbreviato, ai sensi degli artt. 438 ss. cod. proc. pen., non produce alcun effetto ai fini dell’art. 21-bis, difettando il requisito della pronuncia «in seguito a dibattimento».
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a una società di autoveicoli un avviso di accertamento per IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2003, contestando l’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e l’indebito ricorso al regime del margine. La società impugnava l’atto e la Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, valorizzando l’assoluzione penale del legale rappresentante della contribuente, pronunciata perché il fatto non sussiste, e ritenendo la società in buona fede, non potendo conoscere la qualità di cartiera della cedente.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 654 cod. proc. pen. e degli artt. 54 del d.P.R. n. 633/1972, 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. La contribuente, medio tempore fallita, e la curatela restavano intimate.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui la sentenza penale irrevocabile, pur emessa con la formula «il fatto non sussiste», non spiega nel processo tributario alcun effetto vincolante: per il principio della circolazione dei mezzi di prova assume rilievo di mero elemento probatorio, dovendo il giudice tributario confrontarla con gli altri elementi acquisiti (Cass. n. 27814 del 04.12.2020; Cass. n. 28174 del 24.11.2017).
Il Collegio esamina poi la portata dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, inserito dalla riforma del d.lgs. n. 87 del 2024 nell’ambito della legge delega n. 111 del 2023. La norma attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, quanto ai fatti materiali oggetto di valutazione.
Secondo la Corte, l’interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e conforme ai principi unionali conduce a circoscrivere l’efficacia di giudicato ai soli profili sanzionatori. Depongono in tal senso la collocazione della norma nel sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 74 del 2000, il richiamo all’art. 21-ter sul cumulo sanzionatorio, il tenore del comma 3 — riferito alla persona fisica, agli enti e ai soci con la congiunzione «anche», espressiva di una dimensione punitiva — e la ratio della riforma, volta a rafforzare l’integrazione dei sistemi sanzionatori nel rispetto del ne bis in idem. Il Collegio richiama Cass. n. 3800 del 14.02.2025, di cui condivide il percorso argomentativo.
Ne deriva che il rapporto d’imposta resta governato dagli ordinari criteri probatori, non incidendo su di esso il giudicato penale. La Corte affronta inoltre l’applicabilità temporale della norma, ritenendola di immediata applicazione anche alle violazioni anteriori, e valorizza la distinzione, già affermata dalle Sezioni Unite n. 1768 del 26.01.2011, tra assoluzione ex art. 530, comma 1, cod. proc. pen. e assoluzione ex art. 530, comma 2. Esclude profili di contrasto con il diritto unionale, richiamando la sentenza CGUE Vueling del 02.04.2020, e ritiene superabili le perplessità di legittimità costituzionale ove la norma sia intesa come limitata alla sfera sanzionatoria.
Applicando tali principi al caso, il ricorso è fondato: la sentenza penale invocata era stata emessa dal GUP all’esito di giudizio abbreviato, con conseguente esclusione dell’art. 21-bis per difetto del requisito del dibattimento. La Commissione regionale aveva quindi erroneamente assunto come incontestabili le risultanze penali, senza valutare gli elementi indiziari dell’atto impositivo — inconsistenza imprenditoriale della fornitrice, assenza di contatti diretti, ruolo di procuratore di un terzo — e senza applicare i criteri in tema di onere della prova della consapevolezza dell’evasione (Cass. n. 9851 del 20.04.2018). La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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