Omessa pronuncia in appello tributario e rigetto implicito del motivo (Cass. civ. Sez. V n. 21520 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ricorre solo ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame. Il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., presuppone invece che un esame della questione vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico o si traduca in motivazione apparente, perplessa, incomprensibile o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Non ricorre pertanto il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito.
Il Fatto
Il ricorrente, professionista, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l’anno di imposta 2015, IRPEF, addizionali e IVA, oltre interessi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale rigettava l’opposizione; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, riformava parzialmente la decisione, riconoscendo la gratuità delle prestazioni rese in favore di alcuni soggetti legati al professionista da rapporti familiari o societari.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della pronuncia di secondo grado per omessa decisione su un motivo di appello relativo ai compensi asseritamente non dichiarati. L’Amministrazione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che la Commissione tributaria regionale non si fosse pronunciata sul motivo con cui aveva contestato l’attribuzione di maggiori compensi, derivante dall’erronea commistione tra la propria persona fisica di professionista e la società di cui era socio, che deteneva i clienti e provvedeva all’elaborazione dei dati.
La Corte richiama la distinzione tra omessa pronuncia e omessa motivazione. Il primo vizio si configura solo quando manchi un qualsiasi provvedimento, anche implicito, indispensabile per la soluzione del caso concreto. Il secondo, invece, presuppone che un esame della questione vi sia stato, ma risulti viziato. Sul punto la Corte richiama il precedente Cass. ord. n. 27551/2024.
Ne deriva che il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata, pur contrastando con la pretesa della parte, ne comporti necessariamente il rigetto implicito. Non serve una specifica argomentazione: è sufficiente quella motivazione che offra una spiegazione logica ed adeguata, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte. Sul punto è richiamata Cass. ord. n. 7662/2020.
Applicando tali principi, la Corte rileva che la Commissione tributaria regionale ha riassunto il motivo sui compensi non dichiarati e lo ha esaminato, dando credito alla tesi della gratuità solo per i soggetti espressamente indicati. Nel riconoscere la gratuità per quei rapporti, il giudice del gravame ha implicitamente ritenuto di non ravvisarla per i restanti soggetti indicati nell’avviso di accertamento. Il motivo di appello risulta dunque puntualmente esaminato.
Il ricorso è conclusivamente respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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