Prova presuntiva del costo fittizio e convergenza del molteplice (Cass. civ. Sez. 5 n. 15393 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rettifica della dichiarazione ex art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, la prova dell’inesistenza oggettiva dell’operazione sottostante a una fattura può essere fornita anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti. La valutazione degli indizi addotti dall’amministrazione finanziaria non può essere condotta in modo atomistico ma deve articolarsi in un procedimento logico-deduttivo bifasico: una previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per escludere quelli irrilevanti, e una successiva valutazione complessiva di quelli selezionati, per verificare se siano concordanti e idonei a fondare validamente la prova presuntiva. Tale metodo, noto come convergenza del molteplice, impone al giudice di merito di confrontarsi con la totalità degli indizi offerti, senza limitarsi alla considerazione di alcuni soltanto.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente, attiva nelle compravendite immobiliari e incorporante di altra società, due avvisi di accertamento per l’anno 2015. Con essi l’Ufficio recuperava a tassazione costi per 150.000 euro, ritenuti relativi a prestazioni oggettivamente inesistenti rese da una società fornitrice, socia al 50% della società incorporata, e maggiori ricavi non contabilizzati per 380.000 euro, desunti dal rinvenimento di un prospetto extracontabile recante la sigla “pag dir”.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società, e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo provata l’effettività delle prestazioni e convincente la spiegazione offerta dalla contribuente circa la dicitura “pag dir”. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, limitatamente alla deduzione dei costi per operazioni oggettivamente inesistenti.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’istanza di riunione con altri giudizi pendenti sulla medesima vicenda, depositata dalla società contribuente nelle more dell’udienza. Richiamato il diritto alla ragionevole durata del processo ex artt. 175 e 127 c.p.c., la riunione non è istituto espressamente previsto dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c. e richiede, per essere accolta, ragioni idonee a evidenziare benefici che bilancino i ritardi conseguenti, bilanciamento da operare con particolare rigore in Cassazione, stante il suo impulso d’ufficio, nel solco di Sezioni Unite n. 8774/2021 e Cass. n. 14365/2019. Nel caso di specie tali ragioni non sono dedotte né sussistono.

Nel merito, il primo motivo è fondato. L’Ufficio aveva basato la ripresa su molteplici indizi: l’esistenza di un altro contratto per prestazioni analoghe con la stessa contribuente, per un consistente corrispettivo; la descrizione generica delle fatture; l’assenza di dipendenti e di altri clienti della fornitrice; l’indicazione in contratto di una società esecutrice diversa dall’emittente delle fatture e costituita un anno dopo la stipula; l’assenza di prove sull’effettiva esecuzione delle prestazioni. A fronte di tale quadro, la sentenza impugnata si concentra solo sulla descrizione sintetica del contenuto delle prestazioni riportate nelle fatture, obliterando ogni altro elemento.

La Corte individua il vizio della pronuncia nella metodologia valutativa adottata. La ricostruzione presuntiva, infatti, impone un giudizio che si snodi in due momenti: la previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamente irrilevanti, e la successiva valutazione complessiva di quelli selezionati, per verificarne la concordanza. Solo la combinazione degli indizi, e non la loro analisi atomistica, può raggiungere la soglia della prova presuntiva della fittizietà. Il mancato confronto con la totalità degli elementi offerti dall’amministrazione integra, pertanto, la violazione denunciata, in applicazione del principio della convergenza del molteplice già espresso da Sez. 3, n. 19253 del 2025.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, relativo al difetto di motivazione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

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