Assoluzione penale: quando vale nel processo tributario (Corte cost. n. 50/2026)
La Corte costituzionale ha salvato la regola che fa valere l’assoluzione penale davanti al giudice tributario. Con la sentenza n. 50 del 2026 ha dichiarato non fondate, e in parte inammissibili, le questioni sollevate sull’articolo 21-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, introdotto dal decreto legislativo n. 87 del 2024. La regola resta, ma con due limiti.
La norma. L’articolo 21-bis stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata dopo un dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario, in ogni stato e grado, quanto ai fatti materiali. Deve però riguardare lo stesso soggetto e gli stessi fatti già valutati nel giudizio tributario. Quando l’assoluzione è perché il fatto non sussiste, l’effetto si estende anche ad altri soggetti collegati: la persona, l’ente o la società nel cui interesse ha agito chi è stato assolto, nonché i loro soci o associati.
I casi concreti. Le questioni sono arrivate dalle corti di giustizia tributaria del Piemonte e di Roma. Nel primo giudizio l’Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento dal 2014 al 2016 verso una società e i suoi soci per utili non dichiarati, ritenendo fittizia la costituzione di una società svizzera. Il tribunale penale aveva però assolto uno dei soci dal reato di omessa dichiarazione perché il fatto non sussiste. Nel secondo giudizio si discuteva di avvisi IVA e IRAP del 2013 verso una cooperativa ritenuta anch’essa fittizia.
Il dubbio dei giudici. I giudici tributari hanno sostenuto che la norma comprime il diritto di difesa dell’Agenzia delle entrate, che non può difendere la pretesa fiscale nel processo penale ma ne subisce il risultato. Hanno segnalato una disparità rispetto all’articolo 652 del codice di procedura penale, che fa valere il giudicato penale solo verso chi ha preso parte a quel processo. Hanno aggiunto che il contribuente può invocare l’assoluzione, mentre l’amministrazione non può invocare allo stesso modo la condanna, e che l’atto viene annullato anche quando il contribuente ha una reale capacità contributiva, senza più alcuna valutazione del giudice tributario.
La decisione. Il richiamo all’articolo 97 della Costituzione è inammissibile: i giudici non ne avevano spiegato la pertinenza. Sul diritto di difesa la Corte ha risposto che il processo penale non si disinteressa della pretesa fiscale: il pubblico ministero se ne occupa e dispone della polizia giudiziaria, Guardia di finanza compresa; l’Agenzia delle entrate può costituirsi parte civile per il danno e contribuire all’istruttoria penale con lo scambio di informazioni. Sul confronto con l’articolo 652 ha osservato che quella norma tutela un diritto individuale del danneggiato, mentre qui viene in gioco l’interesse generale al pagamento dei tributi. Sulla scelta di dare rilievo alla sola assoluzione ha richiamato l’ampia discrezionalità del legislatore nel disciplinare il processo e il divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto.
I due limiti. La Corte ha però letto la norma in modo conforme alla Costituzione: in due situazioni l’assoluzione non fa giudicato nel processo tributario. La prima riguarda i casi in cui la legge tributaria applica presunzioni legali: qui occorre che il giudice penale abbia accertato in positivo che il fatto non esiste, perché quel giudice non applica la presunzione e potrebbe escludere un fatto che per il giudice tributario, in mancanza di prova contraria, sarebbe provato. La seconda riguarda l’assoluzione dovuta soltanto a prove inutilizzabili nel penale, ma utilizzabili nel tributario perché formate nel rispetto delle regole fiscali.
Cosa cambia in pratica. Chi è stato assolto con quelle formule può far valere la sentenza nel giudizio tributario sugli stessi fatti, e con lui la società e i soci nei casi indicati dalla norma. L’effetto però non scatta sempre: conta il motivo dell’assoluzione. Se dipende da prove dichiarate inutilizzabili nel penale, o se in campo tributario opera una presunzione legale e il giudice penale non ha accertato che il fatto non esiste, il processo tributario prosegue e l’atto può restare valido.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/50