Domicilio fiscale erroneo in dichiarazione e competenza dell’ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 16408 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della competenza territoriale dell’ufficio impositore rileva il domicilio fiscale del contribuente quale risultante dalla dichiarazione dei redditi. Il contribuente che abbia indicato un domicilio fiscale erroneo non può avvalersi di tale errore per eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’atto di accertamento compiuto dall’ufficio del domicilio da lui stesso dichiarato, poiché per le persone fisiche il luogo di residenza coincide con il domicilio fiscale. La domanda o eccezione non accolta in primo grado perché assorbita deve essere riproposta con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, a pena di presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., salvo che si tratti di domanda esaminata e rigettata anche implicitamente, per la quale è necessario l’appello incidentale.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2006. L’atto impositivo era stato emesso sulla base di un accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi, fondato sull’indicazione di una percentuale di ricarico superiore a quella dichiarata dal contribuente, esercente attività di vendita al dettaglio di materiale per ottica.
Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi, dolendosi della ritenuta legittimità dell’avviso emesso da un ufficio territorialmente incompetente e della mancata verifica dei presupposti della ricostruzione induttiva del reddito. L’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 31, secondo comma, e 58 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 10 della legge n. 212/2000, sostenendo di non avere mai mutato il domicilio fiscale e che il mero errore materiale nella dichiarazione non potesse radicare la competenza dell’ufficio procedente.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio per cui a radicare la competenza territoriale è il domicilio fiscale indicato nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente che abbia indicato un domicilio erroneo non può sfruttare l’errore in cui sia incorsa l’Amministrazione finanziaria per eccepire l’invalidità dell’atto compiuto dall’ufficio del domicilio da lui stesso dichiarato (Cass. n. 4412 del 20/02/2020; Cass. n. 11170 del 10/05/2013; Cass. n. 24292 del 04/10/2018).
Il giudice di appello aveva accertato che il contribuente, pur avendo il domicilio fiscale in un diverso comune, aveva indicato nel frontespizio della dichiarazione la residenza anagrafica in altro luogo, e che il domicilio fiscale deve coincidere con la residenza anagrafica salva specifica autorizzazione dell’Agenzia, nella specie mancante. La Corte ha precisato che, pur essendo la fattispecie diversa da quella esaminata nei precedenti richiamati, il principio di diritto applicabile è il medesimo: il ricorrente non può trarre vantaggio dal proprio errore, che ha determinato il conseguente errore dell’Amministrazione, poiché per le persone fisiche il luogo di residenza coincide con il domicilio fiscale.
La Corte ha escluso che in sede di legittimità potesse discutersi la riconoscibilità dell’errore da parte dell’ufficio, trattandosi di valutazione di merito. Ha quindi confermato il ragionamento della Commissione regionale, logico e conforme ai principi di legittimità.
Con il secondo motivo si contestava la violazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973, 54 del d.P.R. n. 633/1972 e 2697 cod. civ., per non avere la Commissione regionale indagato i presupposti della ricostruzione analitico-induttiva. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: le parti del processo di impugnazione sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, a riproporre ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado perché assorbite, con il primo atto difensivo e non oltre la prima udienza (Cass. Sez. Un. n. 7940 del 21/03/2019; Cass. n. 7702 del 27/03/2013; Cass. n. 14534 del 06/06/2018; Cass. n. 20315 del 15/07/2021). Il contribuente non aveva svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di secondo grado e non aveva riproposto le censure assorbite, tra cui quella sull’inattendibilità della contabilità.
Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
Nota della Redazione
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