Certificato di ingresso per le opere d’arte sotto 13.500 euro (Corte cost. n. 51/2026)
La Corte costituzionale ha esteso alle opere d’arte di minor valore il certificato di ingresso nel territorio nazionale. Con la sentenza n. 51 del 2026 ha dichiarato illegittimo l’articolo 72, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), nella parte in cui non prevede quel certificato per le cose d’arte antica di valore inferiore a 13.500 euro. In via consequenziale la stessa illegittimità è stata dichiarata per le opere di autore vivente o eseguite da meno di settanta anni.
Che cos’è il certificato di ingresso. È il documento con cui si attesta che una cosa d’arte è entrata in Italia dall’estero. Serve a due scopi. Permette di riportarla fuori con una procedura rapida, fondata sul solo riscontro che l’oggetto che esce è lo stesso che era entrato, senza una nuova valutazione discrezionale sull’interesse culturale. Inoltre distingue quell’oggetto da quelli stabilmente presenti in Italia e lo sottrae, finché resta nel nostro territorio, alla legge italiana di tutela dei beni culturali, in deroga al principio di territorialità. Prima di questa sentenza il certificato era riservato alle opere di valore superiore a 13.500 euro.
Il caso. Una società straniera aveva portato in Italia un dipinto del Settecento, acquistato all’estero, per sottoporlo agli esami tecnici preparatori a un restauro. Il quadro valeva meno di 13.500 euro. Per riportarlo fuori dai confini era stata presentata la dichiarazione sostitutiva prevista per gli oggetti sotto soglia. Nel corso di quel procedimento il Ministero della cultura ha disposto l’acquisto coattivo dell’opera, cioè il trasferimento forzoso della proprietà allo Stato. La società ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
I dubbi del giudice. Il TAR ha sollevato due gruppi di questioni. Con il primo ha contestato che l’acquisto coattivo sia possibile solo per le opere sopra la soglia: quel limite, secondo il giudice, indebolisce la tutela del patrimonio culturale e comprime senza ragione il potere dell’amministrazione. Con il secondo ha contestato che anche il certificato di ingresso sia riservato alle opere sopra la soglia, con un sacrificio ingiustificato della proprietà e della libertà di iniziativa economica.
Perché l’acquisto coattivo resta com’è. Sul primo gruppo la Corte ha dichiarato le questioni non fondate. L’acquisto coattivo incide sulla proprietà in modo più radicale della dichiarazione di interesse culturale, perché trasferisce il bene alla titolarità pubblica. La tutela, comunque, non resta scoperta: su qualsiasi cosa, a prescindere dal valore economico, può essere apposto il vincolo culturale, e per i beni già dichiarati di interesse culturale l’espropriazione è ammessa senza distinzioni di valore. Fissare una soglia, ha concluso la Corte, non è un bilanciamento manifestamente irragionevole.
Perché il certificato va esteso. Sul secondo gruppo la Corte ha invece accolto le censure. Ha rilevato una contraddizione: per l’uscita dall’Italia le opere di minor valore godono di un procedimento semplificato, mentre per l’ingresso le stesse opere erano escluse dallo strumento che semplifica il rientro. Proprio i pezzi di valore più contenuto sono quelli che si spostano con maggiore frequenza tra Stati diversi, per vendite, restauri o esigenze personali, e hanno quindi ancora più bisogno di una procedura rapida di riesportazione. L’esclusione è perciò irragionevole e comprime senza giustificazione la proprietà e l’iniziativa economica, con effetti ancora più gravi nella circolazione tra Stati dell’Unione europea.
Cosa cambia. Chi porta in Italia un’opera d’arte dall’estero può ora chiedere il certificato di ingresso anche quando il valore è inferiore a 13.500 euro. Lo stesso vale per le opere di artisti viventi o eseguite da meno di settanta anni. Con quel certificato la successiva uscita dal territorio si fonda sulla verifica che l’oggetto sia lo stesso che era entrato, e il bene non rischia di essere attratto nella disciplina italiana di tutela durante la permanenza in Italia. Restano invariati, invece, i poteri dello Stato sulle cose stabilmente presenti nel Paese.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/51