Assoluzione penale non esclude la responsabilità contabile per maneggio di denaro pubblico (Corte dei Conti Sez. II App. n. 125 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati o esclusi, secondo quanto previsto dall’art. 652 c.p.p. La liceità penale non esclude, di per sé, l’illiceità contabile, poiché i fatti materiali sono suscettibili di pluriqualificazione giuridica e i due giudizi rispondono a presupposti, elementi costitutivi e regole probatorie differenti. Il giudice contabile è tenuto a integrare il dispositivo con la motivazione della sentenza penale per accertare l’effettivo contenuto dell’assoluzione. Il ruolo di mera esecutrice delle direttive altrui, idoneo a fondare l’estraneità al reato, non è sufficiente a escludere il concorso doloso nella causazione del danno erariale quando il soggetto abbia gestito e maneggiato denaro pubblico con piena consapevolezza delle modalità illecite.

Il Fatto

La vicenda origina dal procedimento contabile promosso dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Marche nei confronti della società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi e di alcuni suoi amministratori e soci, in relazione al mancato riversamento al Comune di Piobbico dei canoni fissi pattuiti per gli anni 2015, 2016 e 2017, oltre alle differenze non corrisposte in conseguenza del c.d. sistema fraudolento di gestione delle somme riscosse.

La sentenza di primo grado aveva condannato la società e due convenuti al pagamento solidale di euro 7.750,00 in favore dell’Ente locale, assolvendo invece una terza convenuta. Il primo giudice aveva ritenuto che la sentenza penale di assoluzione, pronunciata con la formula per non aver commesso il fatto e divenuta irrevocabile, esplicasse effetti diretti nel giudizio contabile ex art. 652 c.p.p. Avverso tale decisione hanno proposto appello principale i due condannati e appello incidentale la Procura regionale, limitatamente al capo assolutorio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione ha disposto la riunione degli appelli e ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello principale, per la mancata comparizione degli appellanti alla udienza di discussione, nonostante il rinvio già disposto ai sensi dell’art. 196 c.g.c.

Nel merito dell’appello incidentale, la Corte ha ritenuto erroneo il presupposto su cui riposa l’assoluzione contabile, ossia la fallace applicazione dell’art. 652 c.p.p. Tale disposizione, di carattere eccezionale perché deroga all’autonomia e separatezza dei giudizi, non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti. La consolidata giurisprudenza contabile afferma che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione fa stato solo quanto alla materialità dei fatti, mentre la liceità penale non esclude l’illiceità contabile.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui non sussiste alcun automatismo tra formula assolutoria ed efficacia extrapenale del giudicato: spetta al giudice contabile verificare quale sia l’effettivo accertamento contenuto nella sentenza penale, integrando il dispositivo con la motivazione. Nel caso di specie, la decisione assolutoria riposa sulla natura meramente esecutiva delle mansioni svolte dalla convenuta e sulla marginalità del suo ruolo all’interno della società.

Tali elementi, se possono giustificare l’estraneità alla vicenda delittuosa, non escludono la diversa e distinta responsabilità contabile, connessa al maneggio e alla gestione di denaro pubblico. Le risultanze probatorie, in gran parte provenienti dal procedimento penale e liberamente valutabili ex artt. 115 e 116 c.p.c., attestano la gestione dei conti correnti postali su cui confluivano i tributi e la piena consapevolezza del sistema fraudolento. La convenuta, agente contabile di fatto, ha assunto un ruolo determinante nella causazione del danno erariale da mancata entrata.

Non è configurabile alcuna lesione del principio del ne bis in idem, né una sopravvenuta carenza di interesse, attesa la differente qualificazione giuridica dei fatti e la mancanza di integrale ristoro del danno. La responsabilità della convenuta riveste carattere solidale con quella degli altri corresponsabili, trattandosi di compartecipazione dolosa ex art. 1, comma 1-quater, legge 20/94. L’appello incidentale è stato pertanto accolto, con condanna al pagamento della somma di euro 7.750,00, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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