Cessazione della materia del contendere nel giudizio contabile pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 100 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti l’istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova applicazione in ragione del rinvio dinamico previsto dall’art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile e dell’elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio. Esso costituisce una modalità atipica di definizione della causa e presuppone, sul piano sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni ragione di contrasto tra le parti e la successiva carenza dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., cosicché un’eventuale pronuncia di merito non avrebbe alcuna utilità per le parti. La declaratoria consegue alla verifica che l’erogazione sopravvenuta abbia integralmente soddisfatto la pretesa dedotta in giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato collocato in congedo con il ruolo di Commissario, è titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto, avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari a 17 anni. L’Istituto previdenziale aveva determinato la quota retributiva applicando l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, ritenuta dal ricorrente meno favorevole di quella di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Dopo un’istanza di ricalcolo rimasta senza risposta, il ricorrente ha adito la Corte dei conti invocando l’applicazione dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 e il dictum delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, con decorrenza dal 1.01.2022. Costituendosi, l’INPS ha rappresentato di aver già provveduto alla riliquidazione e al pagamento delle differenze, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico. Preso atto della documentazione in atti e della richiesta concorde di entrambe le parti, il giudice monocratico ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare estinto il giudizio.

Il percorso argomentativo muove dal riconoscimento che l’istituto della cessazione della materia del contendere, in mancanza di una previsione espressa, opera anche nel giudizio contabile. La Corte fonda tale conclusione sul rinvio dinamico contenuto nell’art. 7, comma 2, del c.g.c. e sull’elaborazione giurisprudenziale consolidata.

La decisione richiama numerosi precedenti della stessa magistratura contabile e della Corte di Cassazione, dai quali emerge la natura atipica dell’istituto. Esso presuppone la sopravvenienza di fatti che eliminino totalmente ogni ragione di contrasto e la carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., poiché una pronuncia di merito non arrecherebbe utilità alle parti.

Nel caso concreto la Corte dà atto che l’INPS ha proceduto alla riliquidazione della pensione e al pagamento di quanto dovuto, con decorrenza dall’1.01.2022, come confermato dallo stesso ricorrente, che ha aderito alla richiesta dell’Istituto. È così venuta meno ogni ragione di contrasto.

Quanto alle spese, il giudice ha accolto la richiesta di compensazione avanzata dall’INPS, in ragione dell’esito del ricorso e della condotta collaborativa tenuta dall’Ente previdenziale. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con cancellazione della causa dal ruolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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