Sviamento di contributo pubblico e rapporto di servizio del privato beneficiario (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 67 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce fondi pubblici destinati alla realizzazione di un programma di intervento in specifici settori economico-sociali instaura un rapporto di servizio con l’ente erogante, che lo rende responsabile del danno causato dall’utilizzo indebito delle somme rispetto al programma stabilito. Ai fini del radicamento della giurisdizione contabile non rileva la natura giuridica del soggetto responsabile, ma la natura pubblicistica del patrimonio danneggiato e delle finalità perseguite. Ove il privato incida negativamente sul programma affidato dalla pubblica amministrazione, determinandone uno sviamento dalle finalità perseguite, si realizza un danno erariale, anche sotto il profilo della sottrazione ad altri enti del finanziamento erogato. La mancata rendicontazione nel termine e l’omessa restituzione dell’anticipo, connotate da dolo, integrano l’illecito erariale.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’erogazione di un anticipo di un finanziamento pubblico concesso a un’impresa individuale a valere su un bando regionale per la creazione di impresa, finanziato con risorse del POR FESR. Il beneficiario aveva presentato domanda nell’aprile 2019 e ottenuto, nel giugno successivo, un finanziamento in forma di microcredito, con erogazione di un anticipo nel dicembre 2019.
Non avendo il beneficiario rendicontato il progetto entro il termine previsto, la Regione, in qualità di gestore, avviava il procedimento di revoca totale e disponeva il recupero dell’anticipo versato. Il credito residuo, al lordo delle spese, risultava pari a una somma superiore al capitale erogato. La Procura regionale ha quindi citato il percettore davanti alla Corte dei conti per il risarcimento del danno erariale. Il convenuto, regolarmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia del convenuto, stante la regolare notifica e la mancata costituzione. Nel merito ritiene la domanda attorea fondata nei limiti dell’importo effettivamente erogato, escludendo dal perimetro del danno erariale le spese di iscrizione a ruolo, in quanto attinenti all’autonoma procedura esecutiva conseguente al provvedimento amministrativo di revoca.
Il Collegio ricostruisce la sussistenza di tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio, la condotta antigiuridica, il pregiudizio finanziario pubblico e il nesso eziologico. Sul primo profilo richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 4511/2006 e n. 7377 del 2013, secondo cui assume funzione dirimente, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, la natura pubblicistica del patrimonio danneggiato e delle finalità perseguite, e non la natura giuridica del soggetto responsabile.
Il privato che abbia percepito fondi pubblici per la realizzazione di programmi di intervento in specifici settori economico-sociali viene così a instaurare un rapporto funzionale di servizio con l’ente erogante, che lo rende responsabile del danno causato dall’utilizzo indebito delle somme rispetto al programma stabilito, in ragione della frustrazione dello scopo perseguito dal soggetto pubblico.
Quanto alla condotta e all’elemento soggettivo, la Corte rileva la palese violazione della disciplina di accesso ai finanziamenti e lo sviamento delle risorse verso usi personali. Il beneficiario, omettendo la rendicontazione nei termini, è incorso in una causa di decadenza espressamente prevista dal bando, senza provvedere alla restituzione dell’anticipo né riscontrare la richiesta regionale di chiarimenti in vista della revoca.
L’elemento psicologico del dolo è desunto dalla consapevole e volontaria presentazione della domanda per un’iniziativa imprenditoriale non seriamente intesa ad essere avviata, al solo fine di percepire l’anticipo, aggravata dall’inserimento in una più ampia rete di frodi riconducibile a un’unica società intermediaria. La contumacia, pur non implicando di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda, può concorrere con altri elementi a formare il convincimento del giudice.
Nota della Redazione
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