Definizione del giudizio con rito abbreviato per avvenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 36 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, l’istanza di definizione con il rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c. si perfeziona con il tempestivo e liberatorio versamento degli importi determinati dal Collegio con il decreto di ammissione. Il pagamento eseguito nel termine fissato comporta la definizione alternativa del giudizio, senza ulteriore pronuncia sul merito della pretesa erariale. Il giudice dichiara definito il procedimento e liquida le spese processuali ex art. 31 c.g.c. a carico dei convenuti, in ragione della loro soccombenza virtuale. Il criterio della soccombenza virtuale si fonda sulla considerazione che il risarcimento consegue comunque alla proposizione dell’atto di citazione della Procura regionale.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio due dirigenti medici di ortopedia e traumatologia in servizio presso una struttura ospedaliera, chiedendone la condanna al pagamento di un danno erariale indiretto complessivo di € 6.400,00 e € 800,00. Il pregiudizio derivava dalla transazione stragiudiziale conclusa dall’Azienda sanitaria con una paziente, sottoposta dai due sanitari a un intervento di osteosintesi per riduzione di frattura del femore.

Durante l’operazione si spezzava accidentalmente la punta di un trapano, che restava all’interno del collo femorale e non veniva estratta. I sanitari dimettevano la paziente senza informarla dell’accaduto. Solo nel 2010 un altro ortopedico rilevava la presenza del frammento metallico; nel 2012 veniva diagnosticata la necrosi della testa del femore e si procedeva ad artroprotesi totale. L’Azienda riconosceva un periodo di inabilità temporanea e definiva transattivamente la vertenza con un risarcimento di € 8.000,00. I convenuti hanno chiesto l’accesso al rito abbreviato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto le istanze di definizione alternativa con il decreto n. 2/2025, determinando le somme da versare in favore dell’Azienda sanitaria e fissando il termine di trenta giorni per il pagamento, con onere di deposito della relativa documentazione presso la Segreteria della Sezione.

In sede di udienza il Pubblico Ministero ha rilevato un errore materiale nelle reversali d’incasso, ove era stato indicato un numero di giudizio diverso da quello effettivo, non ancora associato ad alcuna causa pendente. Analoga inesattezza era contenuta nella causale di un bonifico, con l’annotazione del nome di uno dei due sanitari in luogo dell’altro. La Procura ha comunque confermato gli avvenuti pagamenti nei termini e ha chiesto la definizione del giudizio con il rito abbreviato; il difensore dei convenuti ha riconosciuto le inesattezze formali e ha insistito nella richiesta.

Il Collegio ha constatato, sulla base della documentazione depositata, l’avvenuto tempestivo e liberatorio versamento degli importi determinati con il decreto di ammissione. Sussistono pertanto le condizioni per dar luogo alla definizione alternativa del giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c..

Quanto alle spese processuali, liquidate in dispositivo, il Collegio le ha poste a carico dei convenuti in parti uguali, ravvisando la loro soccombenza virtuale: i risarcimenti corrisposti conseguono infatti alla proposizione dell’atto di citazione della Procura regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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