Assorbimento non motivato e operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 34609 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’omessa specifica indicazione da parte del giudice d’appello dei presupposti in fatto e in diritto che legittimano la declaratoria di assorbimento di un motivo di impugnazione si risolve in omissione di pronuncia, con conseguente nullità della decisione sul punto, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la fittizietà dell’operazione anche mediante presunzioni semplici, finanche tratte da indagini penali, mentre spetta al contribuente la prova contraria, che non può esaurirsi nell’esibizione della fattura né nella regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. Una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede del contribuente. Nelle operazioni oggettivamente inesistenti la deducibilità dei costi è disciplinata dal comma 2 dell’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 e non dal comma 4-bis, con onere del contribuente di provare la fittizietà dei ricavi correlati.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2008, emesso nei confronti di una società sulla base di un processo verbale di constatazione. Dall’attività di verifica era emerso l’utilizzo di fatture, emesse da una ditta appaltatrice e da due fornitrici di materiali, relative a operazioni ritenute inesistenti.

La società contribuente impugnava l’atto. La CTP respingeva il ricorso; la CTR della Lombardia respingeva l’appello, ritenendo inammissibili le eccezioni di merito proposte per la prima volta in secondo grado e, nel merito, confermando l’inesistenza delle operazioni con assorbimento delle ulteriori eccezioni. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resisteva l’Amministrazione con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., su un motivo d’appello relativo alla ripresa a tassazione di costi ritenuti non documentati. La Corte ritiene il motivo ammissibile, trattandosi di deduzione di error in procedendo, e fondato. La questione era stata regolarmente proposta nei gradi di merito, come dà atto la stessa sentenza impugnata; la CTR l’ha ritenuta erroneamente assorbita, avendo incentrato l’impianto decisionale sulle sole fatture di una delle ditte. L’omessa indicazione dei presupposti dell’assorbimento integra omissione di pronuncia, con nullità sul punto, secondo i precedenti Cass. n. 26507/2023 e Cass. n. 12193/2020.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte lo ritiene infondato: la ricorrente assume erroneamente che le domande richiamate fossero tra quelle dichiarate inammissibili per novità, mentre la questione della motivazione dell’atto impositivo risultava proposta in entrambi i gradi. Sull’onere della prova e sulla detraibilità dell’IVA la CTR si è implicitamente pronunciata, rigettando nel complesso l’appello.

Con il terzo motivo la ricorrente censura il riconoscimento dell’onere probatorio a carico dell’Amministrazione, in violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ. La Corte, qualificata la fattispecie come di operazioni oggettivamente inesistenti, richiama la giurisprudenza interna e unionale: l’Amministrazione può assolvere il proprio onere con presunzioni semplici, anche tratte da indagini penali, ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972. Quanto alla sentenza penale di assoluzione, manca ogni allegazione sull’irrevocabilità, sicché non può attribuirsi valenza ex art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. La censura sull’art. 116 cod. proc. civ. è infondata alla stregua di Sezioni unite n. 20867/2020. Infine, l’Amministrazione non deve provare la mala fede del contribuente, non essendo configurabile la buona fede una volta accertata l’assenza dell’operazione.

Con il quarto motivo, in tema di deducibilità dei costi, la Corte esclude l’applicabilità del comma 4-bis dell’art. 14 della legge n. 537 del 1993, applicandosi il comma 2 dell’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, con onere del contribuente di provare la fittizietà dei ricavi correlati. La sentenza è cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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