Appello tributario, mera riproposizione dei motivi e natura devolutiva (Cass. civ. Sez. V n. 605 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contenzioso tributario, la mera riproposizione in appello delle difese svolte in primo grado non determina l’inammissibilità dell’impugnazione. L’effetto devolutivo dell’appello preclude al giudice del gravame soltanto di estendere le proprie statuizioni a punti non compresi nel thema decidendum, ma gli consente di riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, salvo il giudicato interno. Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo riformato dal d.l. n. 83/2012, impongono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, senza richiedere formule sacramentali né un alternativo progetto di decisione, restando ferma la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2015 per IVA, con cui l’Ufficio ha disconosciuto la detrazione per operazioni soggettivamente inesistenti, recuperando maggiore imposta e irrogando sanzioni in relazione a fatture ricevute da fornitori ritenuti missing traders. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso.

La Commissione tributaria regionale, dopo aver dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi, lo ha comunque rigettato nel merito. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Ufficio ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la sentenza d’appello ha ritenuto inammissibile il gravame per la sola ripetizione delle difese di primo grado. La Corte ritiene il motivo fondato, richiamando la propria consolidata giurisprudenza sulla natura del giudizio di appello.

Il principio affermato è che l’effetto devolutivo dell’appello preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non compresi nel thema decidendum. Esso consente invece il riesame dell’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, salvo il limite del giudicato interno. La Corte richiama in proposito Cass., Sez. III, n. 9202 del 2018 e numerose pronunce conformi, tra cui Cass., Sez. V, n. 25106 del 2020, n. 24533 del 2020, n. 21774 del 2020, n. 32954 del 2018 e n. 32838 del 2018.

Il principio è confermato da quello secondo cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione. Resta ferma la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sul punto la Corte richiama Cass., Sez. Un., n. 27199 del 2017.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio e va dunque cassata. Quanto agli ulteriori motivi, la Corte li dichiara inammissibili per difetto di interesse: dopo che il giudice ha enunciato una statuizione di inammissibilità si è spogliato della potestas iudicandi sul merito, sicché l’eventuale seconda motivazione di merito è impropria e la parte soccombente non ha onere né interesse a impugnarla, secondo il principio di Cass., Sez. Un., n. 3840 del 2007.

Il ricorso è pertanto accolto in relazione al primo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di secondo grado in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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