Opposizione a ordinanza ingiunzione: sospensione feriale dei termini (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34613 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie di opposizione a ordinanza ingiunzione, che abbiano ad oggetto violazioni in materia di tutela del lavoro, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni e previdenza e assistenza obbligatoria — diverse da quelle consistenti nella omissione, totale o parziale, di contributi o da cui deriva una omissione contributiva — non rientrano, quanto alla loro natura, tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., pur essendo soggette al rito del lavoro. Ne consegue che l’art. 3 della legge n. 742 del 1969, che esclude la sospensione feriale per le cause di lavoro e previdenza, non opera e che, ai fini della tempestività dell’impugnazione, deve tenersi conto della sospensione dei termini in periodo feriale. Il giudice dell’impugnazione non può, inoltre, ritenere coperta da giudicato la statuizione del primo giudice sul rito, quando tale statuizione abbia ad oggetto la sola individuazione del rito applicabile.
Il Fatto
Il tribunale aveva rigettato il ricorso proposto dal ricorrente e da una società avverso una ordinanza ingiunzione emessa nei loro confronti dall’Ispettorato territoriale del lavoro. Il primo giudice aveva qualificato la controversia come materia di lavoro e previdenziale, richiamando gli artt. 409 e 442 cod. proc. civ.
La società e il ricorrente proponevano appello, che la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine semestrale dell’art. 327 cod. proc. civ. senza computare la sospensione feriale. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e individua la questione nella corretta individuazione del regime dei termini applicabile all’impugnazione della sentenza resa in sede di opposizione a ordinanza ingiunzione. Il punto di partenza è la sentenza Sezioni Unite n. 2145 del 2021, richiamata come precedente conforme.
Secondo tale orientamento, nel regime introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie di opposizione a ordinanza ingiunzione in materia di lavoro, igiene e sicurezza, prevenzione degli infortuni e previdenza obbligatoria non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. per le quali l’art. 3 della legge n. 742 del 1969 dispone l’inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale.
La Corte d’appello ha affermato il contrario, violando gli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969. L’art. 1 sospende di diritto il decorso dei termini processuali dal primo al trentuno agosto di ciascun anno; l’art. 3 esclude tale sospensione solo per le cause e i procedimenti in materia di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria.
Poiché le cause di opposizione a ordinanza ingiunzione, pur soggette al rito del lavoro, non rientrano tra quelle richiamate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., il giudice di appello avrebbe dovuto computare la sospensione feriale e riconoscere la tempestività dell’appello. Il ricorso è dunque accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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