Astreinte nel giudizio di ottemperanza per condanne pecuniarie della pubblica amministrazione (TAR Campania n. 8584 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta anche in relazione alle condanne pecuniarie dell’amministrazione, non potendo essere considerata manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. L’istituto assolve una funzione sanzionatoria e non risarcitoria, volta a punire la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare l’adempimento del debitore pubblico. Ne consegue che l’astreinte si calcola applicando il tasso legale alla somma oggetto di condanna, in aggiunta agli interessi eventualmente dovuti ad altro titolo, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento del credito.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, ha agito davanti al TAR Campania per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con emissione dei relativi buoni elettronici di € 500,00 per ciascun anno.
La ricorrente ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di corrispondere gli emolumenti, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, oltre alla rivalutazione monetaria e alla fissazione della penalità di mora. Il Ministero, costituitosi, si è opposto all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero e dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato come da certificazione in atti ed è decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. L’amministrazione non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo di esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della decisione, con assegnazione della carta elettronica e maggiorazione degli interessi legali. Ha invece escluso la rivalutazione monetaria: le somme liquidate costituiscono un debito di valuta e la rivalutazione può essere riconosciuta solo se il creditore alleghi e provi, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., il maggior danno da mancata disponibilità della somma, non compensato dagli interessi legali. Tali allegazioni e prove sono mancate.
Quanto all’astreinte, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la modifica introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015, che ha previsto la decorrenza della penalità dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e ha escluso la manifesta iniquità quando la misura è pari agli interessi legali. La novella ha così recepito il principio già affermato dalle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui la penalità è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, avendo finalità sanzionatoria e non risarcitoria.
Su questa base il Tribunale ha rivisto il precedente orientamento che ravvisava l’iniquità dell’astreinte in presenza di condanne pecuniarie dell’amministrazione, in considerazione delle esigenze di bilancio. La precisazione legislativa impedisce ora di qualificare iniqua la penalità, pur in caso di contenzioso seriale, quando rapportata al saggio legale, realizzando un contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico. L’astreinte è stata pertanto parametrata all’interesse legale sulla somma oggetto di condanna, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento del credito.
Il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, ponendo a carico dell’amministrazione le spese della funzione commissariale e condannando il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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