Giudicato rebus sic stantibus e sopravvenuta estinzione della società (TAR Campania n. 8582 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo di annullamento ha struttura incompleta: le sue componenti si rintracciano tanto nella decisione del giudice quanto nella successiva riedizione del potere dell’amministrazione. Ne consegue che l’efficacia del giudicato è rebus sic stantibus, condizionata al permanere invariato della situazione di fatto e di diritto cristallizzata in sentenza. Le sopravvenienze di fatto possono limitare o precludere l’attività di esecuzione, sì che il giudicato può essere disatteso senza essere violato. Ove l’impossibilità di integrale esecuzione non sia imputabile all’amministrazione, resta esclusa ogni responsabilità e la connessa pretesa risarcitoria ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. risulta priva di fondamento.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni per avviare nel Comune di Napoli un’attività di produzione di pasta fresca. Invitalia ha ravvisato motivi ostativi e ha emesso un provvedimento di diniego, annullato dal TAR con sentenza n. 4661 del 05.10.2017. Dopo la diffida ad adempiere, la società ha introdotto il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta, il risarcimento dei danni ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. e la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Invitalia si è costituita rappresentando di aver pagato le spese di lite e di trovarsi nell’impossibilità di dare integrale esecuzione, per la cessazione della partita IVA e la cancellazione dal registro delle imprese della società proponente. Ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della nota di riscontro della diffida.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile e comunque infondato nel merito. Invitalia non è rimasta inerte, avendo riscontrato la diffida e rappresentato le ragioni ostative emerse nel procedimento riavviato dopo l’annullamento. La società risultava cancellata dal registro delle imprese, circostanza non contestata né in sede amministrativa né in giudizio.
La sentenza oggetto di ottemperanza non ha riconosciuto un diritto all’ammissione alle agevolazioni, ma solo un obbligo procedimentale e strumentale. L’attività di riedizione del potere non ha natura meramente esecutiva e risente della dinamicità della fattispecie. L’immutabilità del giudicato assume quindi carattere relativo, in ragione della sua incompletezza strutturale, e può essere influenzata da eventi ostativi, sì che il giudicato acquisisce un’efficacia rebus sic stantibus.
Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 1405 del 12.02.2024, secondo cui l’attività successiva alla sentenza può essere limitata o preclusa da eventi sopravvenuti di fatto e di diritto. Le sopravvenienze fattuali incidono sull’attività di riedizione del potere e sull’effetto ripristinatorio, fino al punto che il giudicato può essere disatteso senza essere violato. Solo quando dal giudicato scaturisce un obbligo puntuale, privo di margini di discrezionalità, l’atto assunto in violazione è sindacabile in ottemperanza; altrimenti si resta fuori dallo spazio coperto dalla sentenza, come chiarito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 8152 del 18.12.2020.
Quanto alla cancellazione dal registro delle imprese, il Collegio richiama Cass. civ. n. 18618 del 28.08.2006, che le riconosce efficacia costitutiva ed estintiva irreversibile, orientamento confermato anche da Cass. Sez. Un. n. 19750 del 16.07.2025 con riferimento alle società di persone. Richiama inoltre Cass. Sez. Un. n. 6070 del 12.03.2013 sul fenomeno successorio. Il Collegio non approfondisce i profili della possibile reviviscenza della società, ritenendo dirimente che la ricorrente nulla ha opposto alla ragione ostativa.
L’assenza di imputabilità dell’impossibilità di esecuzione esclude in radice ogni responsabilità di Invitalia e priva di fondamento la pretesa risarcitoria. Le spese di giudizio sono integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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