Ottemperanza carta docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Liguria n. 191 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è la sede per ottenere l’esecuzione del giudicato con cui il giudice ordinario ha accertato il diritto del docente, anche a tempo determinato, alla carta elettronica per l’aggiornamento. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, nomina un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e, su richiesta di parte, fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti a tempo determinato, agivano dinanzi al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Per una delle ricorrenti, non più inserita nel sistema scolastico, il giudice ordinario aveva disposto il pagamento della somma liquidata di euro 1.200,00.

Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, senza sollevare contestazioni nel merito.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997.

Pertanto, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.

Ricorrendo i presupposti, ha nominato un commissario ad acta nella figura del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.

Su richiesta di parte, ha inoltre fissato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e dies ad quem fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario.

Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, in considerazione del carattere seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari, come richiamato da Cons. di St., III, 25.3.2016, n. 1247.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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