Voltura autorizzazioni centri diurni e contratto di locazione (TAR Puglia n. 1147 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione regionale dispone la voltura delle autorizzazioni all’esercizio di strutture socio-sanitarie è illegittimo per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria laddove fondi la propria motivazione sul presupposto giuridico della risoluzione del contratto di locazione per decorrenza del termine, senza considerare le clausole negoziali disciplinanti il rinnovo e la disdetta. La rivisitazione in sede amministrativa della qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale stipulato da un ente locale, quale la riconduzione di una locazione al paradigma della concessione di servizio, non integra un’ipotesi di nullità per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990, né di incompetenza, ma può semmai configurare un vizio di merito dell’atto, sindacabile in sede di annullamento.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale aveva stipulato con un Comune, quale capofila dell’Ambito Territoriale, un contratto di locazione avente ad oggetto quattro immobili, destinati a centri diurni per disabili, della durata di sei anni. I Comuni componenti l’Ambito avevano rilasciato le autorizzazioni al funzionamento dei centri in capo alla società, indicandola quale soggetto titolare e gestore.

A distanza di anni, il Comune capofila rappresentava alla Regione l’intervenuta scadenza del rapporto contrattuale. La Regione, riqualificato il contratto di locazione come concessione di servizio, accertava la risoluzione per decorrenza del termine e disponeva la voltura delle autorizzazioni in favore dei Comuni proprietari degli immobili. Avverso tale determina, la società proponeva ricorso deducendo vizi di incompetenza, difetto di attribuzione, travisamento dei fatti e violazione di legge.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato in via prioritaria le censure attinenti al difetto assoluto di attribuzione e alla incompetenza. Ha rilevato che la società non aveva contestato l’esistenza in radice del potere della Regione di emanare l’atto, ma solo la sua qualificazione giuridica del rapporto; la doglianza è stata pertanto ricondotta all’annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990, non alla nullità di cui all’art. 21-septies. Il Collegio ha altresì escluso la natura di atto di secondo grado della determina, non incidendo essa su precedenti deliberazioni regionali.

Nel merito, il Collegio ha accolto il motivo incentrato sul travisamento dei fatti. La determina impugnata presupponeva la scadenza del contratto di locazione stipulato nel 2016. Tuttavia, la clausola contrattuale, pur fissando la durata in sei anni, subordinava il diniego del rinnovo alla sussistenza dei motivi di cui all’art. 29 della legge n. 392/78.

La società aveva allegato la mancata comunicazione della disdetta, circostanza non contestata dalle controparti. Tale elemento trovava conferma in una nota del medesimo Ambito Territoriale del 15.11.2023, che escludeva la ricorrenza dei motivi di diniego e dava atto della proroga del contratto, nonché in una sentenza del Tribunale civile, divenuta definitiva, che aveva accertato la natura locatizia del rapporto e la sua scadenza al 2028.

Il TAR ha quindi concluso che la determinazione regionale era fondata su un presupposto erroneo, risultando fondato il vizio istruttorio e di travisamento. Il ricorso è stato accolto con annullamento della determina e condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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