Attenuante della collaborazione utile: serve contributo reale alle indagini (Cass. pen. Sez. I n. 10331 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione, prevista in favore di chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non è sufficiente un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell’imputato, la sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza. Non è nemmeno necessario che egli fornisca da solo il contributo decisivo all’accertamento dei fatti, essendo invece necessario che offra una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti, da valutare in funzione delle cognizioni che appartengono al singolo imputato. Il giudice che concede l’attenuante è pertanto tenuto a motivare specificamente in ordine all’apporto collaborativo, non potendo supplire con una motivazione implicita desunta dalle ragioni poste a fondamento delle circostanze attenuanti generiche.

Il Fatto

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste, con rito abbreviato, aveva condannato l’imputata per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 12, comma 3, lett. a) e d), d.lgs. n. 286 del 1998, contestati in concorso con altro soggetto, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante speciale di cui all’art. 12, comma 3-quinquies del citato decreto, oltre alla sospensione condizionale della pena.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’imputata era stata coinvolta nel trasporto di un elevato numero di clandestini provenienti dalla Slovenia, dichiarando di aver accettato l’incarico per un impellente bisogno di denaro. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla concessione dell’attenuante speciale, per non avere l’imputata contribuito in alcun modo alle indagini, essendosi limitata a riferire fatti già noti e a indicare il correo, già arrestato e già confessore.

La Motivazione della Corte

La Corte premette una questione di rito. Il pubblico ministero che intenda impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena è tenuto a esperire il ricorso diretto per cassazione, poiché tale decisione può essere appellata solo nel caso in cui modifichi il titolo del reato. Il ricorso, afferendo alla determinazione della pena conseguente al contestato riconoscimento dell’attenuante speciale, è pertanto ammissibile.

Nel merito, i giudici di legittimità richiamano il principio consolidato secondo cui, in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione non è sufficiente ravvisare un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza, la confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza. Non è neanche necessario che l’imputato fornisca da solo il contributo decisivo all’accertamento dei fatti: è necessario che offra una collaborazione reale e utile alle indagini, da valutare in funzione delle cognizioni che appartengono al singolo imputato.

Applicando tale principio, la Corte rileva che il giudice di merito ha convenientemente motivato in ordine alla concessione dell’attenuante speciale in favore del coimputato, ma ha omesso totalmente di adempiere all’onere motivazionale con riguardo all’imputata. A fronte di una motivazione graficamente assente sul punto, non possono recepirsi in termini di motivazione implicita le stringate considerazioni svolte a sostegno del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondate sulla resipiscenza e sulla consapevolezza dell’illegalità dell’operato, elementi che non valgono a integrare il necessario contributo utile alle indagini.

La sentenza è quindi annullata relativamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste in diversa persona fisica, ai sensi dell’art. 623, lett. d), cod. proc. pen., che provvederà a sanare le lacune motivazionali rilevate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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