Intercettazioni dal confidente inutilizzabili solo se fonte esclusiva dell’indizio (Cass. pen. Sez. I n. 10335 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso alle fonti confidenziali acquisite dalla polizia giudiziaria determina l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche soltanto quando esse rappresentino l’unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità. Ove il giudice del riesame abbia valorizzato le circostanze oggettive del fatto, il decreto autorizzativo e la convalida non sono inficiati dalla presenza della fonte confidenziale. In tema di misure cautelari personali, il vizio di motivazione sulla gravità indiziaria è deducibile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Non è ammissibile il ricorso che, formalmente diretto contro la motivazione, prospetti una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato — con la sola esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. — il provvedimento del G.i.p. che aveva applicato nei suoi confronti la custodia in carcere per i reati di tentato omicidio e porto illegale di arma, ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen. e dell’art. 4 legge n. 895/1967.

Il ricorrente deduce tre motivi: l’inutilizzabilità delle intercettazioni per essere i decreti autorizzativi fondati su voci confidenziali; l’insussistenza della gravità indiziaria, in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa e con le risultanze mediche; l’assenza delle esigenze cautelari. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina la regola sulle fonti confidenziali e ne delimita la portata: l’inutilizzabilità delle captazioni ricorre soltanto se la fonte riservata costituisca l’unico elemento posto a fondamento degli indizi di reità. Nel caso concreto il Tribunale ha chiarito che al confidente non era stato attribuito alcun peso, essendo state valorizzate le circostanze oggettive del ferimento, sintomatiche di un possibile agguato in contesto di criminalità organizzata.

Il primo motivo è quindi respinto, anche perché la doglianza sull’uso dei meri indizi in luogo dei gravi indizi è generica: i dialoghi ritenuti rilevanti sono quelli dei giorni immediatamente successivi alla sparatoria e il ricorrente non indica quali conversazioni sarebbero state captate oltre il termine ordinario dei venti giorni.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché si risolve in una confutazione del significato e della rilevanza degli elementi indiziari. La Corte ribadisce che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. L’ordinanza impugnata ha ricondotto gli indizi ad unità, valorizzando il tenore delle conversazioni e il fatto che la persona offesa si fosse espressa sempre al plurale, con divergenze superate mediante considerazioni agganciate a elementi di sicura rilevanza.

Il terzo motivo è infondato. La Corte richiama il principio per cui il ricorso avverso il provvedimento del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo delle censure che si sostanziano in una diversa valutazione delle risultanze. Il Tribunale ha desunto l’elevata trasgressività e l’inclinazione alla violenza da episodi ulteriori e dalla permanente disponibilità di un’arma, nonché il pericolo di fuga dalla lunga latitanza dell’indagato, ritenendo impraticabili presidi affidati alla sua libera determinazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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