Obbligo di sospensione della patente anche in caso di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità (Cass. pen. Sez. IV n. 19385 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice è tenuto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ai sensi dell’art. 186, comma 2-quater, d.lgs. n. 285/1992. La circostanza che la pena sia stata sostituita con i lavori di pubblica utilità non elimina tale obbligo: dopo aver determinato la sospensione nei limiti edittali, il giudice ne ordina contestualmente la sospensione dell’efficacia esecutiva per il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e fino alla valutazione del suo esito. È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che censuri l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicava, su richiesta delle parti, la pena nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992 (guida in stato di ebbrezza), disponendo la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, del medesimo decreto. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna, deducendo violazione di legge per non avere il giudice disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione Penale ha preliminarmente richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21369 del 2020, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che censuri l’erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie. Tale principio trova fondamento nell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che ha ampliato il controllo di legittimità su questo specifico profilo.
Nel merito, la Corte ha rilevato che l’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada prevede che alla condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. Il successivo comma 2-quater stabilisce espressamente che tale sanzione si applica anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nel caso di specie, la sentenza impugnata nulla aveva disposto in ordine alla sospensione della patente.
La Corte ha quindi chiarito che la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità non incide sull’obbligo del giudice di provvedere sulla sospensione della patente. Al contrario, il giudice deve prima determinare la sospensione nei limiti edittali e poi ordinarne la sospensione dell’efficacia esecutiva per il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, fino alla valutazione del suo esito, così come già affermato da Sez. 4, n. 48330 del 2017.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata irrogazione della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Bologna-Ufficio Gip in diversa persona fisica, dichiarando l’irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.