Attenuanti generiche e dichiarazioni della persona offesa, ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 36858 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con la sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo sufficiente, dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il mero stato di incensuratezza dell’imputato. Il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti, bastando il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Le regole di valutazione dettate dall’art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica motivata della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto. La valutazione di attendibilità della persona offesa costituisce questione di fatto, non rivalutabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di L’Aquila con sentenza del 14.01.2025. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, perché il giudice di merito avrebbe omesso di riconoscere le attenuanti generiche nonostante la considerevole durata del processo. Con il secondo motivo censura la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, invocando l’art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che ritiene non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. Il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. La sentenza impugnata ha escluso la concessione delle attenuanti generiche in mancanza di significative emergenze processuali da valorizzare in senso positivo.

La Corte ribadisce che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere giustificato con l’assenza di elementi di segno positivo. Dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato. Sul punto richiama un consolidato orientamento di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che le regole dell’art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa. Queste ultime possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.

La valutazione di attendibilità della persona offesa rappresenta una questione di fatto, che trova la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale del giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni, nella specie non ricorrenti. Il giudice di merito ha esplicitato le ragioni dell’attendibilità del teste, con ricapitolazione dei fatti ritenuta dettagliata, intrinsecamente coerente e confermata da riscontri. La censura si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in cassazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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