Travisamento della prova e doppia conforme: confine tra fatto e legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 32471 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova, deducibile in sede di legittimità, ricorre soltanto quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un dato probatorio inesistente ovvero abbia attribuito a una prova un contenuto incontestabilmente diverso da quello reale. Non integra il vizio la doglianza che, sotto l’apparente veste del travisamento della prova, contesti il significato dimostrativo attribuito dal giudice di merito a elementi indiziari effettivamente esistenti e presi in considerazione: in tal caso la censura si risolve in una denuncia di travisamento del fatto, inammissibile in cassazione, non potendo la Corte sovrapporre alla valutazione delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei medesimi dati. La conclusione è confermata dalla c.d. doppia conforme, quando le due sentenze di merito si saldano in un unico complessivo corpo argomentativo.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo e in secondo grado, per una rapina, la cui attribuzione si fonda su elementi di corrispondenza individuati dalla polizia giudiziaria con l’informativa dell’8 aprile 2021: la mascherina, gli occhiali da sole e le scarpe da ginnastica indossate al momento del fatto.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17/11/2025, ha confermato la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: travisamento della prova per contraddittorietà della motivazione; nullità della sentenza per motivazione apparente, per omesso confronto con le doglianze d’appello; violazione degli artt. 81 e 102 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con un reato di tentata rapina giudicato separatamente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo muovendo dalla distinzione tra travisamento della prova e travisamento del fatto. Il vizio deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sussiste solo se il giudice di merito ha posto a fondamento del convincimento un dato probatorio inesistente, oppure ha attribuito a una prova un contenuto incontestabilmente diverso da quello reale.

Nel caso in esame la doglianza non investe l’esistenza o il contenuto degli elementi indiziari, ma il significato dimostrativo a essi attribuito dai giudici di merito. Si tratta di elementi effettivamente esistenti e presi in considerazione, sicché la censura si risolve in una inammissibile denuncia di travisamento del fatto, diretta a sollecitare una diversa e più favorevole ricostruzione della vicenda processuale. La Corte richiama sul punto Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, e Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, ribadendo il divieto di sovrapporre alla valutazione dei giudici di merito una diversa lettura, sia pure logicamente possibile, dei medesimi dati processuali.

La conclusione è rafforzata dalla doppia conforme: la Corte d’appello ha riscontrato l’identificazione del ricorrente con una valutazione degli indizi coerente con quella del primo giudice, di modo che le due sentenze si saldano in un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01).

Il secondo motivo, incentrato sulla motivazione meramente apparente per violazione degli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen., è parimenti inammissibile. Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su ogni singola deduzione del gravame, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096-01). La Corte territoriale ha individuato gli elementi di riscontro decisivi per l’identificazione, sicché il mancato richiamo espresso alle argomentazioni difensive sulla tempistica del riconoscimento fotografico e sull’esito della perquisizione domiciliare non integra il vizio, restando il rigetto implicito nella valutazione di univocità del quadro indiziario.

Quanto al terzo motivo, la Corte d’appello ha escluso l’unicità del disegno criminoso valorizzando l’abitualità del ricorrente nel reato e la pericolosità sociale, emergente anche dalla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale ritenuta in entrambi i gradi. Si tratta di una valutazione di fatto sull’insussistenza di un programma criminoso unitario, sottratta al sindacato di legittimità. La memoria difensiva, pervenuta il 6 luglio 2026, è stata infine dichiarata tardiva rispetto al termine dell’art. 611 cod. proc. pen., scaduto il 21 giugno 2026. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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