Insufficienza dell’incensuratezza per le attenuanti generiche e motivazione della pena continuata (Cass. pen. Sez. 7 n. 19826 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza dell’imputato. In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, con un grado di impegno motivazionale correlato all’entità degli aumenti e tale da consentire di verificare il rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. L’obbligo di motivazione si attenua quanto più la pena irrogata si avvicina al minimo edittale; non è dovuta una motivazione specifica e dettagliata per aumenti di esigua entità, essendo escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale di cui all’art. 132 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, nell’ambito di due procedimenti riuniti, aveva confermato la sentenza del Tribunale locale che aveva riqualificato i reati di cui agli artt. 81, 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, per la cessione di più dosi e la detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana già suddivisa in dosi. La Corte territoriale aveva altresì riconosciuto la continuazione tra i reati, rideterminando la pena.

L’imputato ricorreva per cassazione, lamentando con due motivi il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata specificazione della pena base e dei singoli aumenti operati per la continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando, in primo luogo, il consolidato principio secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo; ciò “a maggior ragione” dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale lo stato di incensuratezza non è più condizione sufficiente per la concessione della diminuente. La pronuncia ha evidenziato l’orientamento consolidato delle sezioni semplici, citando numerosi precedenti.

Quanto alla determinazione della pena e all’aumento per la continuazione, la Corte ha rammentato il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, Pizzone, secondo cui l’obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi: se è vero che il giudice deve individuare la pena base e motivare l’aumento per ciascun reato satellite, è altrettanto vero che l’intensità dell’obbligo è direttamente proporzionale all’entità dell’incremento.

La Corte ha quindi ribadito il principio per cui, quando la pena è di gran lunga più vicina al minimo edittale, il mero richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. costituisce motivazione sufficiente; per converso, quanto più il giudice intende discostarsi dal minimo, tanto più deve indicare specificamente i criteri ritenuti rilevanti. Ha inoltre precisato che, in tema di reato continuato, non è dovuta una motivazione specifica e dettagliata quando gli aumenti siano di esigua entità, come nel caso di specie, in cui l’aumento per il reato satellite era stato contenuto.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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