Inammissibile il ricorso che ripropone censure di merito sulla tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 5371 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, da condurre alla stregua dei criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza desumibile e all’entità del danno o del pericolo. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga, senza specifica critica, le medesime censure di merito già valutate e disattese dalla Corte di appello. La deduzione di un fatto, prospettata per giustificare ex post la condotta, non è proponibile in sede di legittimità.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata dal Tribunale per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti clinico-tossicologici finalizzati a verificare la presenza di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, dopo essere stata fermata per condotta di guida pericolosa. La pena era stata determinata in sei mesi di arresto ed euro duemila di ammenda, con sospensione della patente per un anno e confisca del veicolo.

La Corte di appello aveva confermato la condanna. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi riproducono, senza formulare specifica critica, il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e correttamente disatteso dalla Corte territoriale.

La Corte di appello aveva evidenziato che dalla testimonianza dell’agente intervenuto era emerso come l’imputata, fermata per condotta di guida pericolosa, nonostante manifestasse i sintomi dell’assunzione di bevande alcoliche, rifiutasse di effettuare il soffio continuo necessario per il test con l’etilometro. A fronte di tali risultanze, la ricorrente ha riproposto le considerazioni del consulente di parte, che in via astratta ed ex post riconduce la condotta a una crisi di panico, al fine di giustificare il rifiuto. Si tratta, per la Corte, di inammissibile deduzione di fatto in sede di legittimità.

Sul secondo profilo, la Corte ha ricordato che la configurabilità della causa di esclusione della punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. esige una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, condotta ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, richiamando sul punto Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi. Il rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. si fonda su motivi schiettamente di merito, non consentiti in cassazione, che comunque si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi. Ne è derivata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo presenti cause di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *