Attenuanti generiche e dosimetria: motivazione sufficiente sui soli elementi decisivi (Cass. pen. Sez. VII n. 8181 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non impone al giudice di merito di esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Il controllo di legittimità non può sostituirsi a tale valutazione quando il percorso argomentativo risulti congruo e privo di evidenti illogicità.

Il Fatto

La difesa del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 27 giugno 2024. Con due motivi, esposti congiuntamente, si contestavano vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, al trattamento sanzionatorio applicato.

Il ricorrente chiedeva l’accoglimento del ricorso. La questione approda in legittimità perché si assume che il giudice di merito non abbia adeguatamente valutato gli elementi favorevoli e non abbia motivato il diniego delle attenuanti e la dosimetria della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, ritenendoli meritevoli di trattazione unitaria. Il primo profilo è giudicato manifestamente infondato: la doglianza sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di appello risulti esente da evidenti illogicità.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Il secondo profilo riguarda la dosimetria della pena. La Corte ribadisce l’indirizzo consolidato secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nel caso concreto l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, individuati nella sentenza impugnata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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