Reddito di cittadinanza domande plurime e ne bis in idem (Cass. pen. Sez. III n. 28834 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, la pluralità di domande di accesso al beneficio presentate in date diverse non configura un unico fatto storico frazionato, ma altrettante condotte distinte, ciascuna integrante il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. Trattandosi di reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, la fattispecie si consuma ed esaurisce al momento della presentazione di ogni singola richiesta, con la conseguenza che non è invocabile il divieto di bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen. Le condotte restano eventualmente unificabili ai sensi dell’art. 81, cpv., cod. pen., che presuppone la violazione di più disposizioni di legge penale e non esclude la loro autonomia storica.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata, in primo grado e in appello, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. Le si contestava di aver autocertificato, in più domande di accesso al reddito di cittadinanza, la convivenza con un soggetto condannato in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., omettendo di indicare tale circostanza e il proprio stato detentivo.

La Corte di appello di Messina aveva confermato la condanna e respinto l’eccezione di violazione del ne bis in idem: le condotte contestate sarebbero state diverse da quelle oggetto di un precedente giudizio, definito con pronuncia liberatoria. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 649 cod. proc. pen., all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove dalla portata generale del principio del ne bis in idem, che trova espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza, nel divieto di un secondo giudizio di cui all’art. 649 cod. proc. pen. e nell’ipotesi di pluralità di sentenze per il medesimo fatto ex art. 669 cod. proc. pen. Il divieto pone un limite all’intervento dello Stato nella sfera individuale e impedisce la celebrazione di un nuovo processo per il medesimo fatto.

Il fulcro dell’istituto è la nozione di medesimo fatto. Secondo il diritto vivente richiamato dalla Corte, l’identità sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi — condotta, evento, nesso causale — e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U n. 34655 del 28.06.2005, Donati; Sez. I n. 41867 del 26.06.2024, D’Alise).

La Corte qualifica quindi il delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 come reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, posto a presidio delle risorse pubbliche destinate al reddito di cittadinanza, caratterizzato dal dolo specifico del fine di ottenere indebitamente il beneficio (Sez. U n. 49686 del 13.07.2023, Giudice). La punizione delle condotte di falso è anticipata e prescinde dal conseguimento del beneficio.

Nel caso concreto le contestazioni riguardavano due domande presentate in date diverse, caratterizzate da omissioni informative incidenti sul conseguimento del beneficio. Poiché la fattispecie si consuma ed esaurisce al momento della presentazione di ciascuna richiesta, la ricorrente ha compiuto due condotte penalmente rilevanti, distinte anche dalla ulteriore istanza oggetto di altro procedimento, definito con pronuncia liberatoria.

La Corte chiarisce infine che la dimensione naturalistica della continuazione ex art. 81, cpv., cod. pen. è caratterizzata dalla violazione di più disposizioni di legge penale attraverso una pluralità di azioni od omissioni, unificate da un’unica decisione antigiuridica (Sez. U n. 18891 del 27.01.2022, Ubaldi). Tra domande presentate in date diverse non sussiste identità del fatto storico, né può prospettarsi un bis in idem sostanziale, che concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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