Inammissibili i motivi generici su responsabilità e diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 8185 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso che contesti la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità senza indicare gli elementi su cui la censura si fonda, così non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato quando la motivazione del diniego sia esente da illogicità, non essendo necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, bastando il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. La censura sull’eccessività della pena non è consentita in sede di legittimità, rientrando la graduazione della pena nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
La difesa di un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Ancona, in data 16.04.2024, aveva confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 635 cod. pen. e il conseguente trattamento sanzionatorio.
Con i primi due motivi il ricorrente deduce vizi di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, dell’eccessività della pena inflitta. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i primi due motivi sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il ricorrente non indica gli elementi che sono alla base della censura e non tiene conto del fatto che l’imputato ha reso confessione in ordine alla consumazione del reato contestato.
Tale deficit argomentativo non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato: la censura si risolve in una contestazione della correttezza della motivazione priva di aggancio critico alla stessa.
Quanto al terzo motivo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da una motivazione esente da evidenti illogicità. La Corte richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
La censura sull’eccessività della pena è poi non consentita in sede di legittimità e manifestamente infondata: secondo l’indirizzo consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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