L’occultamento di fatture si prova anche dalla numerazione non progressiva (Cass. pen. Sez. 3 n. 18540 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di occultamento o distruzione di documentazione contabile ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000, l’esistenza di fatture meramente parziali, caratterizzate da una numerazione non progressiva, può essere legittimamente valorizzata dal giudice di merito come indice dell’avvenuto occultamento di documentazione effettivamente emessa. La motivazione che si fondi su tale rilievo, unitamente alla emersione di operazioni di versamento e prelevamento di importi considerevoli, non è manifestamente illogica. Il vizio di motivazione non può essere dedotto attraverso la frammentazione dei singoli argomenti che compongono il percorso argomentativo, dovendo la validità delle parti essere valutata in connessione tra loro. Il diniego delle attenuanti generiche risulta adeguatamente motivato con riferimento all’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Fermo, che aveva condannato due soggetti per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, per avere, in concorso e al fine di evadere le imposte, occultato o distrutto documentazione fiscale, così da non consentire la ricostruzione del volume d’affari della società di riferimento. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo plurimi motivi concernenti la mancanza di prova dell’occultamento, la qualifica di amministratore di fatto, la sussistenza dell’elemento soggettivo e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale, nell’esaminare il primo motivo di ricorso, ha ritenuto la censura sulla mancanza di prova dell’occultamento manifestamente infondata. La Corte ha rilevato come gli stessi ricorrenti avessero ammesso che la Guardia di Finanza non aveva rinvenuto tutta la documentazione contabile necessaria, dato che costituisce il punto centrale del profilo oggettivo del reato. La motivazione dei giudici di merito, che avevano desunto l’esistenza di fatture occultate dalla presenza consistente di una numerazione non progressiva sulle fatture rinvenute, è stata giudicata significativa e non illogica.
La Corte ha inoltre respinto l’argomento difensivo che attribuiva tale discontinuità a una mera negligenza organizzativa, valorizzando anche il riferimento a prospetti riepilogativi e schemi della Guardia di Finanza acquisiti con il consenso delle parti. Ha infine chiarito che la validità di una motivazione non può essere valutata attraverso una frammentazione dei singoli argomenti, ma deve essere considerata nella sua connessione complessiva.
In relazione alla posizione dell’amministratore di fatto, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata e articolata, fondata su elementi quali la presentazione di denunce relative a beni intestati alla società, la detenzione della documentazione contabile presso l’abitazione dello stesso imputato e la consegna materiale di tale documentazione alla Guardia di Finanza. Ha inoltre dichiarato inammissibili le deduzioni di travisamento della prova dichiarativa, poiché i ricorrenti avevano prodotto solo stralci delle dichiarazioni testimoniali, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso che richiede la trascrizione integrale degli atti.
Quanto al dolo, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che valorizzava non solo la destinazione commerciale dell’attività, ma anche la circostanza che la società, pur avendo conseguito redditi, avesse omesso per più anni la dichiarazione dei redditi e dell’IVA. Infine, in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha giudicato adeguata la motivazione fondata sull’assenza di elementi positivi e, per uno degli imputati, sulla presenza di precedenti penali. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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