Bancarotta: prescrizione maturata e motivi non infondati impongono l’annullamento (Cass. pen. Sez. VII n. 4729 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di motivi di ricorso non manifestamente infondati il giudice di legittimità deve prendere atto dell’intervenuta prescrizione del reato e pronunciare annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La pronuncia di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. resta possibile, in presenza di una causa estintiva, soltanto quando le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione appartenga al concetto di constatazione, e non a quello di apprezzamento. Tale evidenza è incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento e non ricorre quando i motivi dedotti impongono verifiche di merito.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di primo grado. Era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione e documentale, specifica e generica.
Il ricorso è articolato in quattro motivi, che investono la dichiarazione di assenza dell’imputato per difetto di notifica dell’atto di citazione in appello e del termine di comparizione, la motivazione sulla bancarotta patrimoniale, la motivazione sulla bancarotta documentale e la qualificazione soggettiva della condotta. Nel corso del giudizio di legittimità matura il termine di prescrizione dei reati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla dichiarazione di assenza. Il decreto di citazione in appello risulta notificato al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. il 17 aprile 2023, mentre l’udienza era fissata al 23 maggio 2023. Non risulta pertanto rispettato il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Il ricorrente colloca la decorrenza del termine al 30 dicembre 2022, secondo un orientamento maggioritario. Le Sezioni Unite del 27 giugno 2024 hanno però optato per la tesi per cui la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. è applicabile agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024. Il ricorso risulta depositato il 15 maggio 2024. La Corte conclude che la questione posta non poteva ritenersi manifestamente infondata.
Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale non si confronta con l’orientamento consolidato secondo cui, se per un verso la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può derivare dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni, qualora vi sia un’indicazione specifica della destinazione aziendale da parte del fallito il giudice non può ignorarne l’affermazione. Ciò vale quando le informazioni fornite alla curatela consentano il recupero dei beni o l’individuazione dell’effettiva destinazione, come affermato da Sez. V n. 17228 del 17.01.2020 e da Sez. V n. 19896 del 2014. Nel caso esame la Corte di appello, pur dando atto del rinvenimento dei beni aziendali, non rende conto della ragione per cui persista la responsabilità penale.
La non manifesta infondatezza dei predetti motivi impone allora di prendere atto che i reati sono estinti per prescrizione, per il decorso di anni 12 e mesi 6 in assenza di cause di sospensione, in data 6 aprile 2024, essendo i delitti commessi il 6 ottobre 2011, data della sentenza di fallimento. La Corte esclude il ricorso all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., richiamando Sez. Un. n. 35490 del 28.05.2009: l’evidenza dell’innocenza deve emergere ictu oculi, incompatibile con ogni necessità di approfondimento, e nel caso esame non ricorre. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
- Art. 601 c.p.p. – Atti preliminari al giudizio