Attività agricole connesse e tassazione come reddito agrario (Cass. civ. Sez. V n. 7664 del 22.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito agrario, la tassazione secondo il regime agevolato di cui all’art. 34 t.u.i.r. si applica alle attività agricole connesse, secondo la definizione di cui all’art. 2135, terzo comma, cod. civ., purché ricorrano i presupposti di cui all’art. 32, comma 2, lett. c), t.u.i.r. e il reddito sia prodotto «nei limiti della potenzialità del terreno» di cui all’art. 32, comma 1, t.u.i.r. vigente ratione temporis. Le disposizioni fiscali agevolative per l’attività agricola sono di stretta interpretazione e la prova dei presupposti grava sul contribuente. Ove manchino i requisiti delle attività connesse, il reddito è soggetto al regime ordinario di impresa.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, all’esito di un processo verbale di constatazione, ha emesso avviso di accertamento nei confronti di un contribuente esercente l’attività di silvicoltura e di produzione e commercio di pallets di legno. L’Ufficio ha rideterminato il solo reddito di impresa, valorizzando le risultanze delle indagini bancarie e qualificando i ricavi in nero come reddito di impresa, in ragione della prevalenza dell’attività di commercio.
Il contribuente ha impugnato l’atto. La C.t.p. di Salerno ha accolto il ricorso limitatamente al recupero fondato sull’indagine bancaria e lo ha rigettato quanto all’Iva per fatture non registrate. La C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo prevalente l’attività agricola e riconducendo anche la produzione di pallets alle attività connesse. L’Agenzia ricorre in cassazione; il contribuente non svolge attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie l’istanza di rimessione in termini dell’Agenzia, rilevando che la notifica via pec non si era perfezionata per errore non imputabile al richiedente e che il procedimento notificatorio era stato tempestivamente riattivato. La Corte applica l’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. e il principio di ragionevole durata del processo, richiamando Cass. n. 24641 del 2014 e Cass. Sez. U. n. 32725 del 2018.
Nel merito, il primo e il secondo motivo sono fondati. La Corte ricostruisce il regime fiscale delle attività connesse, muovendo dall’art. 2135 cod. civ. e dall’art. 32 t.u.i.r. Il legislatore fiscale, pur mutuando la nozione civilistica, ha introdotto specificità: limita la tassazione come reddito agrario a quello ricavabile nei limiti della potenzialità del terreno, delimita le attività connesse ammesse al regime in ragione dei prodotti individuati con decreto ministeriale e detta il regime per le attività relative a prodotti diversi.
Le disposizioni agevolative sono di stretta interpretazione e la prova dei presupposti grava sul contribuente, principio valido anche per le attività connesse. Per l’applicazione del regime più favorevole occorre che le attività rispondano ai requisiti dell’art. 2135, terzo comma, cod. civ., che i prodotti siano ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, che rientrino tra quelli contemplati dai decreti ministeriali vigenti ratione temporis e che il reddito sia prodotto nei limiti della potenzialità del terreno (Cass. n. 7447 del 2022). Ove difettino i presupposti dell’art. 32 t.u.i.r., soccorre il regime forfetario dell’art. 56-bis, comma 2, t.u.i.r.; altrimenti si applica il regime ordinario di impresa.
La C.t.r. ha reso motivazione apparente ed elusiva del dettato legislativo. Ha omesso di verificare i presupposti richiamati, non ha spiegato perché la produzione di pallets fosse attratta alla silvicoltura e ha invertito l’onere probatorio. La sentenza è nulla per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. n. 24452 del 2018; Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018).
Il terzo motivo è parzialmente fondato. La presunzione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 non richiede i requisiti dell’art. 2729 cod. civ. e opera anche per gli imprenditori non commerciali. Il contribuente deve offrire una prova analitica. La C.t.r. si è fermata alle deduzioni del contribuente senza riscontro effettivo. Il quarto motivo è infondato. La Corte cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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