Sanzioni per l’amministratore di fatto quale effettivo possessore dei redditi (Cass. civ. Sez. 5 n. 8627 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie tributarie, la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa accertati, pur essendo comunque utilizzabile il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale, anche quando l’inosservanza delle formalità processuali ne abbia determinato l’inutilizzabilità nel giudizio penale, purché risultino rispettate le disposizioni degli artt. 33 d.P.R. n. 600/1973 e 52 e 63 d.P.R. n. 633/1972. In tema di interposizione fittizia di società di capitali, l’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 consente di imputare al socio o all’amministratore di fatto i redditi formalmente intestati all’ente, a condizione che questi gestisca la società uti dominus e ne sia l’effettivo possessore per interposta persona, senza che rilevi la dimostrazione che l’interposizione sia reale o fittizia né che la società costituisca una mera fictio. Ne consegue che l’amministratore di fatto, quale effettivo possessore dei redditi e autore della violazione, risponde in proprio delle sanzioni, non trovando applicazione l’art. 7 d.l. n. 269/2003, che riguarda il rapporto fiscale proprio della persona giuridica. Il principio di specialità di cui all’art. 19 d.lgs. n. 74/2000 rileva solo in sede di esecuzione della sanzione, non potendo essere fatto valere nel giudizio di cognizione avverso l’atto di irrogazione.

Il Fatto

Il contribuente, nella qualità di amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata, impugnava gli avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione finanziaria contestava alla società l’indebita deduzione di costi e la detrazione di IVA su fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, irrogando al ricorrente, in solido con l’ente, le relative sanzioni. Sia il giudice di primo grado sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettavano le doglianze del contribuente, ritenendolo il reale beneficiario della frode e colui che gestiva la società uti dominus, con conseguente imputazione delle responsabilità anche ai fini sanzionatori.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, rigettando il ricorso, ha innanzitutto chiarito che l’ordinanza di custodia cautelare e gli elementi probatori dal procedimento penale sono utilizzabili nel processo tributario, senza che rilevi la loro eventuale inutilizzabilità processuale, purché siano state rispettate le garanzie previste dalla normativa tributaria. Ha inoltre precisato che la sentenza penale di condanna non è di per sé decisiva, ma costituisce un elemento di prova che il giudice di merito può liberamente valutare, unitamente alle altre risultanze, per affermare la qualità di amministratore di fatto del contribuente.

Con riferimento al secondo motivo, la Suprema Corte ha esaminato la portata dell’art. 7 d.l. n. 269/2003, il quale prevede che le sanzioni per le violazioni del rapporto fiscale proprio di società di capitali siano poste esclusivamente a carico dell’ente. Ha tuttavia chiarito che detta norma eccezionale presuppone che l’autore della violazione abbia agito nell’interesse e a beneficio della società, mentre non opera quando la persona fisica, indipendentemente dal ruolo rivestito, si sia servita dello schermo sociale per fini illeciti e personali. In tale evenienza, il soggetto che gestisce la società uti dominus è l’effettivo possessore dei redditi e, come tale, destinatario diretto della pretesa fiscale e delle sanzioni.

La Corte ha quindi richiamato il meccanismo di cui all’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, il quale consente di imputare al contribuente i redditi formalmente intestati ad altri soggetti quando sia dimostrato che egli ne sia l’effettivo possessore per interposta persona. Ha precisato che tale disposizione, applicabile anche al reddito d’impresa e all’ipotesi di società di capitali interposta, non richiede la prova che l’interposizione sia fittizia o che la società costituisca un mero schermo privo di realtà giuridica, essendo sufficiente dimostrare la traslazione del reddito all’effettivo titolare, che lo gestisca uti dominus.

Quanto al terzo motivo, concernente il principio di specialità tra il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e la sanzione amministrativa, la Corte ha osservato che il procedimento penale e quello amministrativo sono autonomi e che la sanzione tributaria deve comunque essere irrogata e solo la sua esecuzione può essere sospesa in pendenza del giudizio. A fronte di un’eventuale condanna, la sanzione amministrativa resta definitivamente ineseguibile, ma tale valutazione, di natura fattuale, va compiuta esclusivamente in sede di esecuzione, non potendo essere sollevata nel giudizio di cognizione avverso l’atto di contestazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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