Accertamento sintetico: il redditometro va ridotto per le quote di comproprietà (Cass. civ. Sez. 5 n. 8277 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento sintetico del reddito, la presunzione di cui all’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, consente all’Amministrazione finanziaria di imputare a ritroso la spesa per incrementi patrimoniali, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. La prova contraria, ai sensi del sesto comma della medesima disposizione, richiede la dimostrazione documentale di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ancorata alla loro entità e alla durata del possesso. L’art. 3, comma 2, D.M. 10.09.1992 impone che il valore tabellare dei beni sia assunto in proporzione alla quota di possesso quando il bene è in comproprietà o nella disponibilità di più soggetti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con il quale determinava sinteticamente il reddito sulla base della disponibilità di un immobile e di investimenti effettuati negli anni successivi. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso. L’appello proposto dal contribuente veniva accolto solo parzialmente dalla Commissione Tributaria Regionale, che confermava la legittimità dell’accertamento ma lo rideterminava. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso, rigettando il primo, il terzo e il quarto, e accogliendo il secondo. In relazione al primo motivo, la Corte ha ribadito che l’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, nella versione antecedente alle modifiche del d.l. n. 78/2010, istituiva una presunzione legale relativa che legittimava l’imputazione a ritroso, in quote costanti, della spesa per incrementi patrimoniali nei cinque anni precedenti l’esborso. La Corte ha precisato che la norma era applicabile anche agli investimenti effettuati in anni successivi a quello oggetto di accertamento, come nel caso degli investimenti del 2009 richiamati da Cass. n. 2249/2024, escludendo un’interpretazione che ne avrebbe comportato la sostanziale abrogazione.
Il secondo motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha richiamato l’art. 3, comma 2, del D.M. 10.09.1992, che stabilisce che, se il bene è in comproprietà, il valore tabellare è assunto in proporzione alla quota di possesso. Nel caso di specie, essendo pacifico che l’immobile fosse posseduto al 50% dal contribuente, il reddito figurativo doveva essere calcolato in proporzione a tale quota. La pronuncia impugnata, che aveva confermato un calcolo basato sul 100% del valore, ha quindi violato la citata disposizione, determinando la cassazione con rinvio.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato che la determinazione sintetica del reddito dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice. Sul contribuente grava l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La prova della disponibilità di somme liquide su un conto corrente all’inizio del periodo d’imposta non è stata ritenuta sufficiente a superare la presunzione, richiedendosi una prova documentale ancorata a circostanze sintomatiche dell’impiego di tali disponibilità. Il quarto motivo, relativo alle sanzioni, è stato infine rigettato, poiché l’accertamento divenuto definitivo costituisce base imponibile anche ai fini sanzionatori, gravando sul contribuente la prova dell’assenza di colpa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.