Delibera comunale e presunzioni sull’accertamento IMU (Cass. civ. Sez. 5 n. 18786 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta municipale propria, la delibera con cui il Comune predetermina periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili svolge una funzione analoga a quella degli studi di settore e costituisce una fonte di presunzioni semplici, ossia un supporto razionale offerto dall’ente impositore al giudice. L’avviso di accertamento che richiami espressamente tale delibera è sufficientemente motivato e determina l’inversione dell’onere probatorio, con la conseguenza che grava sul contribuente l’onere di fornire elementi oggettivi, anche mediante perizia di parte, atti a dimostrare l’inesattezza del valore individuato dall’ente. Non è contraddittoria, né affetta da vizio di motivazione, la sentenza che, da un lato, ritenga congruamente motivato l’avviso in quanto richiamante la delibera e, dall’altro, accolga la prova contraria offerta dal contribuente rideterminando il valore dell’area sulla base delle caratteristiche effettive dell’immobile.

Il Fatto

Il Comune di Gildone notificava ad alcuni contribuenti altrettanti avvisi di accertamento per il recupero dell’IMU dovuta per l’annualità 2011, determinando il valore delle aree fabbricabili in base alla delibera della Giunta comunale. La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso accoglieva il ricorso dei contribuenti. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale del Molise, con sentenza parziale, accoglieva sia l’appello principale dell’ente comunale sia l’appello incidentale dei contribuenti, ritenendo congruo il valore degli immobili come determinato dal perito di parte nella misura di € 8,49 al mq, con compensazione delle spese.

Avverso tale pronuncia, il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato con memoria; i contribuenti resistevano con controricorso. L’ente comunale censurava la sentenza per contraddittorietà della motivazione, per aver la CTR ritenuto correttamente motivati gli atti impositivi ma, al contempo, rideterminato il valore delle aree pur in assenza di una specifica doglianza, e per il carattere apparente della motivazione laddove aveva condiviso la valutazione del tecnico di parte anziché quella dell’ente impositore.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rammentato il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, secondo cui le delibere con cui il Comune predetermina i valori venali delle aree fabbricabili costituiscono presunzioni semplici, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato, che offrono al giudice dati medi presuntivamente esatti. Da tale premessa la Corte ha tratto la regola per cui l’avviso di accertamento che fa riferimento alla delibera comunale è sufficientemente motivato e determina l’inversione dell’onere probatorio, gravando sul contribuente la prova dell’inesattezza del valore individuato dall’ente impositore, anche mediante perizia di parte.

Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso. Nessuna contraddizione è apprezzabile nel percorso logico della sentenza impugnata: i giudici regionali hanno, infatti, ritenuto congruamente motivati gli avvisi in quanto richiamanti la delibera, nella consapevolezza che il valore da questa fissato è basato su presunzioni superabili dalla prova contraria del contribuente. La rideterminazione del valore è stata, inoltre, compiuta sulla base della perizia del tecnico di parte, richiamata dallo stesso Comune in appello, la quale aveva tenuto conto delle caratteristiche effettive dell’immobile, quali morfologia del terreno, ubicazione e assenza di insediamenti recenti.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la motivazione della CTR, nell’accogliere l’appello incidentale, fosse apparente e non in grado di attingere il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., tale da integrare una nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. I giudici regionali hanno, infatti, spiegato le ragioni della condivisione della valutazione del perito di parte, richiamando il valore astratto degli immobili, la valutazione dell’area geografica, il valore di mercato e la crisi del mercato immobiliare.

La doglianza del Comune, lungi dal confrontarsi con la chiara ratio decidendi, si risolve in una critica all’accertamento di fatto compiuto dai giudici del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna dell’ente comunale soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.486,00 oltre € 200 per esborsi e accessori, e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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