Atto di contestazione sanzioni autonomo e insensibile all’accertamento con adesione (Cass. civ. Sez. V n. 21094 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni è del tutto autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo e ad esso si applicano unicamente gli artt. 16-18 del d.lgs. n. 472 del 1997. Ne consegue che l’istituto dell’accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 non trova applicazione nel caso di atto di contestazione delle sanzioni, anche se emesso contestualmente a un avviso di accertamento relativo ai tributi cui le sanzioni si riferiscono. La proposizione dell’istanza di adesione non sospende il termine per impugnare l’atto di contestazione, né l’accoglimento delle ragioni del contribuente sui tributi travolge le sanzioni.
Il Fatto
All’esito di una verifica nei confronti di una società a responsabilità limitata unipersonale, l’Amministrazione finanziaria ha notificato, per l’anno d’imposta 2012, due atti: un avviso di accertamento, con cui ha contestato maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva per costi indeducibili relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, e un separato atto di contestazione con cui ha irrogato le sanzioni.
Il contenzioso si è articolato davanti alla giustizia tributaria di primo e secondo grado, che hanno accolto in larga parte le ragioni dei contribuenti, rigettando le eccezioni preliminari dell’Ufficio e confermando la decisione di prime cure. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre i contribuenti sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Ufficio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per la mancata costituzione telematica successiva alla notificazione eseguita a mezzo PEC. La Corte ha respinto la doglianza, richiamando il principio di strumentalità delle forme processuali e il rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all’effettività della tutela giurisdizionale, orientata al raggiungimento di una decisione di merito. Ha richiamato, sul punto, Cass., 12 marzo 2024, n. 6583 e Sez. U, 22438/2018. Il giudice regionale ha quindi correttamente applicato la disciplina vigente all’epoca dell’introduzione del giudizio.
Con il secondo motivo, invece, l’Ufficio ha denunciato la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere i giudici di appello rigettato l’eccezione di inammissibilità riferita all’atto di contestazione delle sanzioni, sul presupposto che l’istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente riguardasse il solo avviso di accertamento. Il motivo è stato giudicato fondato: si trattava di un atto autonomo.
La Corte ha ribadito che il procedimento di irrogazione delle sanzioni è del tutto autonomo rispetto a quello di accertamento del tributo e che a esso si applicano unicamente gli artt. 16-18 del d.lgs. n. 472 del 1997. L’istituto dell’accertamento con adesione non trova applicazione in presenza di un atto di contestazione, neppure se emesso contestualmente all’avviso di accertamento, con la conseguenza che la relativa istanza non sospende il termine per impugnarlo. Sono richiamate Cass., 30 settembre 2020, n. 20864, Cass., 12 ottobre 2012, n. 17529, Cass., 25 maggio 2015, n. 10778 e Cass., 23 maggio 2018, n. 12748.
Priva di pregio è dunque la decisione impugnata, là dove ha ritenuto che l’accoglimento delle ragioni del contribuente sui tributi travolgesse anche le sanzioni: i due procedimenti sono soggetti a discipline differenti e non sovrapponibili, e il primo non postula affatto la definitività del secondo. La sentenza è stata cassata sul punto, con decisione nel merito, per l’intempestività dell’impugnazione e la conseguente definitività dell’atto erariale sulle sanzioni.
Il terzo motivo, con cui si deduceva la nullità per omessa o apparente motivazione, è stato rigettato: la sentenza d’appello è sostenuta da una motivazione sufficiente, con un accertamento in fatto, e le critiche erariali sottendono una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Anche il quarto motivo, relativo all’art. 109 TUIR, è stato respinto, risultando l’accertamento della Corte tributaria regionale analitico e fondato su riscontri ritenuti sufficienti.
Nota della Redazione
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