Rigetto per accertamento in fatto e motivazione sufficiente della CTR (Cass. civ. Sez. V n. 21095 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il ricorso per cassazione che censuri la valutazione delle risultanze probatorie e la sufficienza della motivazione della sentenza di appello sollecita un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. La motivazione è apparente solo quando non consenta alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Non è viziata la decisione motivata per relationem, ove il giudice d’appello faccia proprie le argomentazioni del primo giudice ed esprima, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione proposti. L’accertamento dell’effettività degli ammortamenti e della inerenza delle operazioni costituisce accertamento in fatto, insindacabile in cassazione se sorretto da adeguata motivazione.

Il Fatto

A seguito di verifica condotta dalla Guardia di finanza nei confronti di una società, l’Agenzia delle entrate notificava, per l’anno d’imposta 2013, un avviso di accertamento con cui contestava maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, annullando l’atto impositivo; l’appello erariale veniva rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di II grado.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, deducendo l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata costituzione telematica, la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e la violazione della disciplina sugli ammortamenti. I contribuenti rimanevano intimati.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Ufficio censurava la mancata costituzione telematica successiva alla notificazione eseguita a mezzo PEC, invocando l’art. 16-bis d.lgs. n. 546 del 1992. Il motivo è infondato: la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di notificazione a mezzo PEC e di costituzione in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali telematici non determina l’improcedibilità, poiché il destinatario della notifica è in grado di verificare direttamente la conformità, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali (Cass., 12 marzo 2024, n. 6583; Sez. U. n. 22438/2018).

Con il secondo motivo l’Ufficio deduceva la nullità per omessa o apparente motivazione, in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e all’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la motivazione è apparente quando il giudice ometta di indicare gli elementi su cui ha fondato il convincimento o non ne segua una disamina chiara (Sez. U. n. 22232/2016; nn. 13977/2019 e 6758/2022). Nella specie la sentenza è sostenuta da motivazione sufficiente, con accertamento in fatto, e lo sviluppo delle critiche erariali sottende una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.

Con il terzo motivo l’Ufficio lamentava la violazione dell’art. 109 TUIR, per l’omessa produzione di documentazione atta a provare l’effettività degli ammortamenti. Anche tale motivo è infondato: l’accertamento della Corte di II grado, con riferimento all’ammortamento di un importo quale pro rata su lavori straordinari di esercizi precedenti, costituisce accertamento in fatto. Il giudice d’appello ha valorizzato elementi quali il libro dei beni ammortizzabili, non contestato dall’Ufficio, dal quale risultano le fatture che hanno concorso alla determinazione degli ammortamenti.

La Corte ha quindi rigettato il ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese, essendo rimasti intimati i contribuenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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