Esenzione IMU aree ospedaliere e destinazione istituzionale quiescente (Cass. civ. Sez. V n. 18949 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, il temporaneo e parziale inutilizzo di un immobile non comporta la perdita dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992 e all’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011 quando il bene conservi, anche solo in via residuale o quiescente, la destinazione a funzioni istituzionali dell’ente pubblico. La cessazione dell’agevolazione richiede una situazione di fatto o una scelta dell’ente che determini l’irreversibile inutilizzabilità del bene per le finalità istituzionali. L’esercizio di attività strumentali o complementari rispetto ai servizi primari, il trasferimento di questi ultimi in altra sede e la progressività della dismissione non integrano di per sé il mutamento di destinazione, mentre grava sul contribuente la prova dell’effettivo utilizzo a fini istituzionali.

Il Fatto

Il Comune di Pistoia ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che aveva in parte riformato la decisione di prime cure. La lite riguarda un avviso di accertamento per parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2016, riferito a immobili e terreni di proprietà della struttura sanitaria e ubicati nel territorio comunale: il complesso dell’ex ospedale, l’immobile denominato “Piloto”, il compendio delle Ville Sbertoli, un fabbricato adibito a centro stampa e magazzino, un immobile già casa del parroco e alcuni terreni.

Il giudice di appello ha confermato l’esenzione per il solo complesso del vecchio ospedale, escludendola per gli altri cespiti. Il Comune ha proposto ricorso principale per due motivi, dolendosi dell’assetto probatorio; la struttura sanitaria ha resistito con ricorso incidentale affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale ex art. 360-bis cod. proc. civ., rilevando l’assenza, al momento della proposizione, di un orientamento consolidato sulla questione. Nel merito, i primi due motivi sono infondati.

Quanto al dedotto inversione dell’onere probatorio, la Corte ribadisce che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella che avrebbe dovuto sopportarlo. Diversamente, quando è contestata la valutazione delle prove, la censura è proponibile solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. Nel caso concreto il giudice di appello non ha invertito alcun onere, ma ha apprezzato le risultanze istruttorie, accertando che il parziale non utilizzo di immobili conservanti la destinazione istituzionale e l’esercizio di attività strumentali a quella sanitaria giustificavano l’agevolazione.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, espresso anche in analoga controversia tra le stesse parti per diversa annualità (Cass., Sez. Trib., 28 giugno 2024, n. 17954): il temporaneo inutilizzo, per ragioni anche transitorie, non equivale alla definitiva cessazione della destinazione pubblicistica del bene. L’esenzione può quindi venir meno solo di fronte all’irreversibile inutilizzabilità del cespite, non bastando una materiale interruzione, ancorché di imprevedibile durata, nella latente continuità della sua vocazione funzionale (così Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445).

Quanto alla destinazione, il concetto di utilizzo a fini istituzionali comprende anche le superfici destinate a funzioni strumentali e quelle non utilizzate che non abbiano perduto il collegamento con tali funzioni. Le dichiarazioni rese ai fini TARES sono irrilevanti, avendo presupposti e funzioni diversi e non risultando incompatibili con una destinazione istituzionale anche solo attenuata.

Il ricorso incidentale è in parte inammissibile e in parte infondato. Le censure relative agli immobili “Piloto”, di via Goldoni e di via Dalmazia tendono a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Quanto alla riduzione per interesse storico-artistico, l’art. 13, comma 3, lett. a), d.l. n. 201/2011 richiede il previo formale riconoscimento della valenza culturale da parte dell’autorità tutoria, nella specie mancante nel 2016. Infine, il giudice di secondo grado ha esplicitamente rigettato l’appello incidentale, escludendo l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *