Credito d’imposta non utilizzato: illegittima la cartella di pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 21564 del 27.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo automatizzato di cui all’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 consente all’Ufficio di verificare la correttezza dei crediti d’imposta esposti in dichiarazione anche sulla base delle dichiarazioni degli anni precedenti, senza che ciò integri un accertamento sostanziale. Tuttavia, la legittimità dell’iscrizione a ruolo dipende dall’esito di quella verifica: se il credito è stato effettivamente utilizzato, il suo illegittimo impiego genera un debito e giustifica la cartella di pagamento; se invece il credito non è stato utilizzato, l’Ufficio può solo rettificare l’errore materiale o di calcolo e non può trasformare automaticamente una voce di credito in una voce di debito. In quest’ultimo caso il contribuente può provare, con idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, poiché il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Calabria aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. Oggetto della controversia era una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione, con cui era stato disconosciuto un credito d’imposta di importo rilevante per omessa dichiarazione Iva relativa a una precedente annualità.

I giudici di secondo grado avevano ritenuto che il Fisco, per disconoscere il riporto a nuovo di quel credito, avrebbe dovuto notificare un avviso di accertamento e non una cartella scaturita da controllo automatizzato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, resistito dagli eredi del contribuente, originario titolare del credito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che l’art. 36 bis consente di ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti sulla base dei dati desumibili dalle dichiarazioni e dall’anagrafe tributaria. L’Ufficio può dunque controllare la correttezza dell’indicazione raffrontandola con le dichiarazioni degli anni precedenti, senza compiere un accertamento sostanziale riservato ad altre procedure.

Il passaggio decisivo riguarda però le conseguenze di quel controllo. La Corte distingue nettamente due situazioni. Se il credito è stato illegittimamente utilizzato, l’impiego scorretto si traduce in un debito verso l’erario e legittima il recupero mediante cartella di pagamento. Se invece il credito non è stato utilizzato, ma solo esposto in modo errato, non si produce alcun debito e l’amministrazione può soltanto rettificare l’errore materiale o di calcolo.

Nel caso concreto la Corte rileva che non si verte in ipotesi di omesso versamento di imposta, ma di disconoscimento di un credito esposto in dichiarazione. Ne deriva l’illegittimità dell’automatica trasformazione di una voce di credito in una voce di debito. Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 17757 del 2016 e le successive Cass. n. 31433 del 2018, secondo cui il contribuente può dimostrare con idonea documentazione l’effettiva esistenza del credito non dichiarato e viene così posto nella condizione in cui si sarebbe trovato presentando correttamente la dichiarazione.

Su queste basi il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese. È respinta l’eccezione di inammissibilità ex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché l’onere di indicare la contrarietà a giurisprudenza consolidata presuppone un orientamento di legittimità contrario alla tesi della ricorrente, nella specie insussistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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