Diniego di riesame in autotutela quale atto meramente confermativo e inammissibilità (TAR Puglia n. 806 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’Amministrazione respinge un’istanza di revoca o annullamento in autotutela, limitandosi a ribadire il contenuto di un precedente provvedimento senza svolgere una nuova istruttoria né una rivalutazione degli interessi, costituisce atto meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile. In tale evenienza, il ricorso avverso il diniego è inammissibile, non potendo l’interessato eludere i termini di decadenza per l’impugnazione del provvedimento originario, mai gravato. Nel merito, il giudizio di inaffidabilità alla detenzione di armi, fondato su reiterate segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti, può legittimamente prescindere dalla loro valenza penale e non è scalfito da referti tossicologici che attestino la sola cessazione dell’assunzione.

Il Fatto

A seguito di un controllo del 2018, il ricorrente veniva segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale, unitamente a un analogo episodio risalente al 2013. Sulla scorta di tali elementi, la Prefettura e la Questura adottavano rispettivamente il divieto di detenzione di armi e la revoca del porto di fucile, provvedimenti non impugnati. Nel 2021, l’interessato chiedeva la revoca in autotutela dei predetti atti, producendo referti attestanti la cessazione dell’assunzione di stupefacenti dal 2018. L’istanza veniva respinta dalla Prefettura con una nota del 2022.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente distinto l’atto meramente confermativo dall’atto di conferma in senso proprio, rilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso. La prima ipotesi ricorre quando l’Amministrazione si limita a richiamare il provvedimento precedente, senza compiere una nuova istruttoria né elaborare una motivazione aggiuntiva; la seconda, invece, postula un riesame della situazione con una diversa valutazione degli interessi, da cui scaturisce un provvedimento nuovo e autonomamente gravabile.

Nel caso di specie, la nota prefettizia del 2022 si era limitata a ribadire il contenuto del decreto del 2019, non impugnato, senza svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con la precisazione che l’istanza di autotutela non può essere utilizzata per superare la decadenza dall’impugnazione del provvedimento originario.

Il Collegio ha comunque scrutinato il merito, ritenendo il ricorso infondato. Ha ricordato che la detenzione di armi non costituisce un diritto soggettivo ma un’eccezione al divieto generale, subordinata a un giudizio di affidabilità rimesso alla discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S.. Il sindacato giurisdizionale è limitato ai soli vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione.

Tali vizi non sono stati ravvisati: le due segnalazioni, intervallate nel quinquennio 2013-2018, escludevano la natura episodica e occasionale della condotta. Il giudizio negativo è stato ulteriormente rafforzato dalla circostanza che il porto di fucile era stato rilasciato sulla base di un certificato anamnestico non veritiero, omettendo il pregresso uso di stupefacenti. I referti tossicologici prodotti, attestanti la cessazione dell’assunzione dal 2018, sono stati giudicati insufficienti a dimostrare il recupero dei necessari requisiti di affidabilità.

Per queste ragioni il TAR ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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