Guardia particolare giurata zoofila: legittimo il diniego prefettizio per condotta morale (TAR Calabria n. 1127 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio dell’approvazione prefettizia della nomina a guardia particolare giurata e della connessa licenza di porto d’armi costituisce autorizzazione di polizia, subordinata all’accertamento che l’interessato sia persona di ottima condotta politica e morale, ai sensi degli artt. 11 e 138 TULPS. La valutazione del Prefetto è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’errore di fatto e della irragionevolezza. La verifica della specchiatezza del richiedente non opera in termini assoluti ed etici, ma in funzione dei contenuti specifici della qualifica richiesta: è pertanto sufficiente un giudizio di inaffidabilità, senza necessità di accertare una vera e propria pericolosità sociale. La legittimità del diniego si valuta con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della sua adozione, restando irrilevanti i mutamenti successivi.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto ha respinto la richiesta di rilascio del decreto di guardia particolare giurata zoofila in suo favore. Il diniego si fonda sulle risultanze dell’istruttoria svolta dalla Questura, dalle quali emergono precedenti e pendenze penali per percosse e minaccia a carico dell’istante, nonché la convivenza con un soggetto gravato da precedenti di polizia per calunnia, atti persecutori e minaccia. L’amministrazione ha ritenuto che tale quadro non consenta una valutazione positiva della condotta morale e alimenti dubbi sull’attitudine ad esercitare le funzioni.

Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e vizio di istruttoria, contestando la rilevanza delle circostanze poste a base del diniego e rappresentando di essere solo formalmente convivente presso l’abitazione del soggetto indicato. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo del TULPS. L’art. 138, comma 3, riserva al Prefetto l’approvazione della nomina delle guardie particolari giurate, previa verifica del rapporto di lavoro dipendente con istituto di vigilanza autorizzato o altro soggetto legittimato. Il comma 1 richiede che l’interessato sia persona di ottima condotta politica e morale. In via generale, l’art. 11 consente di negare le autorizzazioni di polizia a chi non può provare la propria buona condotta.

Sul piano esegetico, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la verifica della specchiatezza del richiedente non va condotta in termini assoluti e lato sensu etici, ma in funzione dei contenuti specifici della qualifica richiesta. La peculiarità del ruolo di guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l’integrità del patrimonio altrui e destinataria della qualifica di incaricato di pubblico servizio, impone un’attenzione particolare nell’esercizio della discrezionalità, senza che sia necessario un giudizio di vera e propria pericolosità sociale. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, sez. III, n. 4215 del 2018 e le ulteriori decisioni conformi, tra cui TAR Calabria, sez. I, n. 359 del 2022.

Su tali basi, il ricorso è dichiarato infondato. Il provvedimento risulta adeguatamente istruito e motivato: l’amministrazione ha raccolto e indicato gli elementi posti a fondamento del diniego ed ha esplicitato le ragioni del giudizio negativo sulla condotta morale e sull’affidabilità del ricorrente. Le contestazioni difensive attengono alla rilevanza, non alla sussistenza, delle risultanze istruttorie, e non valgono a dimostrare l’irragionevolezza o l’illogicità delle valutazioni prefettizie.

Il Collegio attribuisce rilievo anche al richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, all’analogo diniego in precedenza adottato da altro Prefetto, dal quale emerge un profilo di elevata propensione alla litigiosità dell’istante e del nucleo familiare. Quanto alla convivenza, il cambio di residenza documentato nel corso del giudizio resta irrilevante, poiché la legittimità dell’atto amministrativo si valuta con riferimento alla situazione di fatto sussistente al momento della sua adozione. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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