Informazione interdittiva antimafia e potere officioso del Prefetto: rinvio al merito e difetto di periculum (TAR Puglia n. 287 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare avverso un’informazione interdittiva antimafia, la sussistenza del periculum in mora deve essere valutata con riguardo alla concreta esistenza di rapporti contrattuali pendenti con la Pubblica amministrazione, suscettibili di effetti dissolutori pregiudizievoli per l’impresa. La questione relativa alla sussistenza di un potere officioso del Prefetto di adottare un provvedimento interdittivo antimafia, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, richiede un approfondimento proprio della fase di merito, non potendo essere delibata in sede cautelare.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, l’informazione interdittiva antimafia adottata nei suoi confronti dalla Prefettura ai sensi dell’art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento era stato emesso il 31.03.2026 e notificato in data 03.04.2026. Oltre all’atto interdittivo, il ricorso gravava la comunicazione di avvio del procedimento e la nota di proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri.

L’impresa deduceva, tra i motivi di censura, la contestata sussistenza di un potere officioso del Prefetto di adottare il provvedimento interdittivo. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere alle pretese avversarie.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto necessario approfondire l’ambito di applicazione della documentazione antimafia, con particolare riguardo alla contestata sussistenza del potere officioso del Prefetto di adottare un provvedimento interdittivo. Tale questione, di natura squisitamente giuridica e di potenziale pregiudizialità, è stata considerata meritevole di esame nella più appropriata sede della trattazione del ricorso nel merito, non potendo essere risolta con la cognizione sommaria propria della fase cautelare.

La domanda incidentale di sospensione è stata invece respinta per difetto del periculum in mora. Il Collegio ha accertato l’insussistenza del requisito dell’urgenza, rilevando come non risultassero rapporti contrattuali pendenti con la Pubblica amministrazione. In assenza di un’attuale e concreta situazione di pregiudizio, derivante da possibili effetti dissolutivi di contratti in essere, l’istanza cautelare è stata pertanto respinta.

La decisione si fonda sulla natura strumentale della tutela cautelare rispetto al giudizio di merito: in mancanza di un danno grave e irreparabile, attuale e immediatamente derivante dall’esecuzione del provvedimento, non sussistono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Il Collegio ha infine compensato le spese della fase cautelare, disponendo l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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