Informativa antimafia e chiusura dell’esercizio commerciale a seguito di SCIA (TAR Calabria n. 1024 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le informazioni antimafia trovano applicazione anche rispetto alle attività economiche soggette a SCIA o a regime autorizzatorio, poiché il fenomeno mafioso tende a infiltrarsi in tutti i settori del mercato e non soltanto nei contratti pubblici, nelle concessioni e nelle sovvenzioni. L’art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 configura l’informativa interdittiva quale attestazione dei tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, sulla base di elementi valutati secondo la regola del più probabile che non. I soggetti cui riferire la valutazione sono individuati dall’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 nei titolari di poteri di amministrazione e gestione e nei familiari conviventi maggiorenni. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della verifica della gravità, precisione e concordanza del quadro indiziario cristallizzato al momento dell’adozione del provvedimento. Non assume rilievo, a tal fine, il sopravvenuto annullamento in sede penale o l’esito di un diverso procedimento di prevenzione fondato su profili di rito.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Cosenza e la conseguente ordinanza del Comune di Amantea, che aveva disposto la chiusura immediata dell’esercizio commerciale. La richiesta di documentazione era stata attivata dalla Banca Dati nazionale Antimafia a seguito della SCIA presentata per l’esercizio dell’attività.

La Prefettura, dopo aver acquisito informazioni ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 presso Carabinieri, Questura, Guardia di Finanza e D.I.A., aveva rilevato vincoli familiari della legale rappresentante con soggetti gravati da precedenti penali o contigui a forme associative di stampo mafioso. La società ha chiesto l’annullamento degli atti, deducendo anche l’illegittimità del diniego di accesso e il difetto dei presupposti dell’informativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile la domanda ostensiva per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stati depositati in giudizio i documenti richiesti dalle amministrazioni resistenti.

Nel merito, il TAR ha respinto il motivo sul difetto del quadro indiziario. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 544 del 2018, ha ribadito che le attività soggette a SCIA non sfuggono alle informazioni antimafia, perché limitare il controllo ai soli contratti pubblici lascerebbe lacunosa la risposta dello Stato al fenomeno dell’impresa mafiosa. L’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 ancora l’informativa all’accertamento dei tentativi di condizionamento delle scelte e degli indirizzi societari.

La Prefettura, sul presupposto che la titolare rientrasse tra i soggetti dell’art. 85, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 159/2011, ha valorizzato i rapporti di parentela e i legami economici con soggetti condannati per estorsione continuata aggravata ex art. 629 cod. pen. e contesti di contiguità mafiosa, oltre agli esiti del Gruppo Interforze e alla nota della Guardia di Finanza. Da tale compendio il Collegio ha tratto elementi gravi, precisi e concordanti, richiamando TAR Toscana, Sez. II, n. 288 del 2023.

Il TAR ha poi escluso la rilevanza dell’annullamento del decreto di applicazione della misura di prevenzione da parte della Corte di Appello di Catanzaro, in quanto fondato su un profilo di incompetenza territoriale e non sul merito. Ha inoltre ritenuto irrilevante il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria che, pur rigettando la sorveglianza speciale, aveva disposto la confisca di immobili in ragione del tenore di vita del nucleo familiare. Infine, la sentenza di Cassazione penale prodotta dalla difesa è stata qualificata come elemento sopravvenuto, inidoneo a mutare il quadro probatorio cristallizzatosi al momento dell’adozione dell’atto.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *