Misure preventive ambientali al gestore incolpevole solo se minime e immediate (Cons. Stato n. 5592 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di prevenzione di cui all’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 possono essere imposte al proprietario o gestore incolpevole del sito solo in presenza di una minaccia imminente di danno ambientale non ancora verificatosi e nei limiti di interventi minimali, immediati e temporalmente contenuti. Non rientrano in tale categoria gli interventi strutturali, complessi e di rilevante impatto economico riconducibili alla messa in sicurezza d’emergenza, la cui esecuzione grava esclusivamente sul responsabile della contaminazione in applicazione del principio “chi inquina paga”. La qualificazione dell’obbligo dipende dalla concreta funzione tecnico-operativa dell’intervento imposto e non dal nomen iuris utilizzato dall’amministrazione nel provvedimento. Il provvedimento che imponga tali misure al soggetto incolpevole deve essere sorretto da adeguata istruttoria e motivazione, con specificazione delle attività esigibili e della loro proporzionalità.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare della concessione mineraria relativa a un’area pozzo sita in provincia di Matera, subentrata dal 2004 nella titolarità già facente capo ad altra società, cui risale l’attività di perforazione. Il pozzo è rimasto in produzione sino al 2015 e non risulta ancora chiuso minerariamente.
Nel 2019 la società comunicava alla Regione il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee per i parametri nichel e manganese, trasmettendo poi il piano di caratterizzazione. All’esito del procedimento la Regione approvava il piano con prescrizioni; la società, qualificandosi proprietario o gestore incolpevole, dichiarava di non voler dare spontanea esecuzione alle attività prescritte. Con successivo provvedimento la Regione, nella qualità di gestore minerario, le ordinava di adottare le misure di prevenzione dell’art. 245 del d.lgs. n. 152 del 2006, per tenere in sicurezza il sito, contestualmente richiedendo pareri tecnici e sanitari. Il TAR Basilicata respingeva il ricorso; la società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, incentrati sulla qualificazione delle misure imposte e sulla lamentata carenza dei presupposti. La distinzione decisiva corre tra misure di prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza, ricostruita alla luce degli artt. 242, 245 e 304 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Dalla disciplina emerge che la prevenzione presuppone due requisiti indefettibili: una minaccia imminente di un danno non ancora verificatosi e la necessità di interventi immediati, realizzabili entro il termine di ventiquattro ore. Non può quindi parlarsi di prevenzione quando il danno si sia già prodotto, come accade per contaminazioni in essere e consolidate nel tempo. Il sito è contaminato quando risultino superate le concentrazioni soglia di rischio; in tale evenienza l’intervento non previene il danno, ma ne contiene le conseguenze, configurando la messa in sicurezza d’emergenza.
La Corte richiama la propria giurisprudenza di Sezione, in linea con le Sezioni Unite n. 3077 del 2023, secondo cui solo al responsabile della contaminazione possono imporsi interventi ripristinatori e di messa in sicurezza, mentre al soggetto non responsabile spettano esclusivamente misure preventive in senso stretto. Gli obblighi del proprietario incolpevole rispondono a una logica solidaristica e precauzionale, limitata alla natura minimale e immediata degli interventi esigibili, e non possono estendersi a opere strutturali, complesse o particolarmente onerose.
Nel caso concreto, le attività richieste — piezometri, emungimenti, trattamenti delle acque e confinamento idraulico — presentano natura strutturalmente complessa e onerosa, tipica della messa in sicurezza. La qualificazione non dipende dal nomen iuris usato nel provvedimento, ma dalla funzione tecnico-operativa dell’intervento. È fondato anche il secondo motivo: la Regione non ha chiarito le specifiche misure esigibili né il loro impatto, trascurando le risultanze tecniche dell’appellante e imponendo l’adozione contestualmente alla richiesta dei pareri ad ARPAB e ASM, con evidente contraddittorietà procedimentale.
Nota della Redazione
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