Atto plurimotivato e motivo non tempestivamente censurato: ricorso respinto (TAR Lazio n. 1909 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la mancata tempestiva impugnazione di una delle ragioni giustificatrici rende irrilevante l’eventuale accoglimento delle censure rivolte alle altre, poiché il ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità concreta dall’annullamento dell’atto. Il motivo non censurato nei termini si cristallizza e diviene inoppugnabile, sostenendo autonomamente la legittimità del provvedimento. La violazione dei termini procedimentali previsti per la concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992, non comporta l’annullamento del diniego, avendo natura meramente ordinatoria. Il preavviso di rigetto può essere legittimamente comunicato mediante strumenti informatici, ai sensi dell’art. 33, comma 2-bis, d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013.

Il Fatto

Un cittadino straniero ha impugnato il decreto con cui il Ministro dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992. Il diniego si fondava su una informativa di polizia relativa a segnalazioni per reati inerenti la prostituzione ascritte al coniuge del ricorrente, nonché sulla insufficienza dei requisiti reddituali minimi.

Il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990, per essere stato il preavviso di rigetto comunicato tramite piattaforma informatica, e l’eccessiva durata del procedimento. L’Amministrazione si è costituita con relazione e documenti. Il ricorso giunge in decisione dopo il rigetto della istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le censure relative al preavviso di rigetto e alla durata del procedimento. Quanto ai termini, la giurisprudenza costante afferma che la loro violazione non comporta l’annullamento del diniego, essendo di natura meramente ordinatoria; il silenzio dell’Amministrazione è impugnabile solo per ottenere l’obbligo di provvedere.

Quanto al preavviso, la procedura seguita è quella introdotta dalla legge n. 98 del 2013, di conversione del d.l. n. 69 del 2013, che all’art. 33 ha aggiunto il comma 2-bis, imponendo l’acquisizione e trasmissione di dati tramite strumenti informatici. L’Amministrazione ha affermato, senza smentita, che il richiedente ha effettuato l’accesso alla piattaforma visualizzando la comunicazione.

Il profilo decisivo riguarda la struttura del provvedimento. Il ricorrente non ha censurato nel ricorso la parte relativa alla carenza del requisito reddituale, prospettandola soltanto in sede di memorie. Il motivo si è quindi cristallizzato ed è divenuto inoppugnabile.

Trattandosi di atto plurimotivato, anche accogliendo la censura relativa alla notizia di reato riguardante il coniuge, resta dirimente l’autonoma ragione giustificatrice costituita dall’assenza di prova dei redditi minimi, non tempestivamente contestata. Il ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità concreta dall’eventuale accoglimento, stante l’impossibilità di annullare il provvedimento sorretto da motivo ormai irretrattabile in sede giurisdizionale, come già evidenziato nella ordinanza cautelare e in linea con la giurisprudenza amministrativa richiamata.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della minima attività difensiva dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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