Difetto di istruttoria e motivazione nell’accertamento dell’inaffidabilità del detentore di armi (TAR Lazio n. 7019 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di titoli di polizia e di detenzione di armi, il potere dell’Amministrazione, ancorché ampiamente discrezionale, deve confluire in determinazioni adeguatamente istruite e motivate. Il provvedimento di diniego, di revoca o di divieto di detenzione di armi è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando fondi il giudizio di inaffidabilità dell’interessato su un episodio isolato, smentito dalla persona offesa e definito con archiviazione, e su un precedente penale remoto, già ritenuto non ostativo al rilascio di un titolo autorizzatorio in epoca immediatamente precedente.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava due distinti provvedimenti: il decreto con cui la Questura di Roma, nel marzo 2025, respingeva l’istanza per il porto di fucile per uso venatorio e revocava la licenza per il tiro a volo; e, successivamente, il decreto con cui la Prefettura di Roma gli vietava la detenzione di armi e munizioni, ordinandone la cessione o la disattivazione.
Entrambi i provvedimenti traevano origine da un episodio occorso il 12 dicembre 2024 tra il ricorrente e la coniuge, qualificato dall’Amministrazione come violenza di genere, e da un remoto procedimento penale avviato nel 2000 e concluso per remissione della querela. L’episodio era stato però descritto dalla stessa persona offesa come accidentale, conseguente a un allenamento svolto in casa, e il procedimento penale era stato archiviato su richiesta del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, disposta la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, li ha accolti per l’assorbente fondatezza delle censure relative al deficit motivazionale e istruttorio. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella materia, ha affermato che tale potere deve comunque esplicarsi in provvedimenti adeguatamente istruiti e motivati.
L’inquadramento dell’episodio del 12 dicembre 2024 operato dall’Amministrazione è risultato smentito dalle sommarie informazioni rese dalla coniuge, la quale ha escluso di essere stata aggredita, riferendo di un incidente accidentale e precisando che i rapporti con il marito erano ottimi e che non intendeva sporgere querela. Tale circostanza era stata valorizzata anche nella richiesta di archiviazione del procedimento penale, poi accolta dal GIP, per insussistenza di elementi per esercitare l’azione penale.
Quanto al precedente penale del 2000, conclusosi per remissione della querela, il Collegio ha osservato che la sua sussistenza era stata evidentemente ritenuta non ostativa dall’Amministrazione stessa, che nel marzo 2024 aveva rilasciato al ricorrente la licenza di porto di fucile per il tiro a volo. La valutazione di inaffidabilità non poteva quindi fondarsi su elementi già noti e ritenuti non impedienti in epoca immediatamente precedente.
La peculiarità del contesto fattuale avrebbe richiesto un approfondimento istruttorio più scrupoloso e una motivazione più robusta a sostegno del giudizio di inaffidabilità. In assenza di tali requisiti, i provvedimenti sono stati annullati, con assorbimento delle residue doglianze e salva la possibilità per l’Amministrazione di rinnovare la propria valutazione.
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Nota della Redazione
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